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Indici della Rassegna

Titolo
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Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
CONTRATTI DI LOCAZIONE: VIETATA LA DIFFUSIONE A TERZI DEI DATI PERSONALI DEL CONDUTTORE
Riferimenti Normativi:
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 20 novembre 2008
E’ vietata la diffusione a terzi (in bacheca o altro luogo nel quale siano visibili da chiunque) dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al conduttore intestatario di un contratto di locazione.
E' quanto ha chiarito il provvedimento 20 novembre 2008 con il quale il Garante della privacy ha risposto alla segnalazione di un conduttore di una stanza di un appartamento di proprietà di un condominio sito in Taranto il quale di lamentava dell'avvenuta diffusione della notizia relativa alla scadenza prossima del contratto di locazione in essere tra lui ed il medesimo condominio e la contestuale intimazione al rilascio dell'immobile.
TELELASER
- Corte di Cassazione,sez. II, sent. 19 gennaio 2009, n. 1206
L'articolo 142 del Codice della Strada si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, mentre l'articolo 345 del regolamento di esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la documentazione fotografica.
Conseguentemente è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo, effettuata a mezzo dell'apparecchiatura elettronica telelaser, che, pur non rilasciando documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ne consente l'accertamento della velocità in un dato momento, restando affidata all'attestazione dell'organo designato la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.

REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FARMACEUTICHE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 febbraio 2009 n. 846
La natura di atto programmatorio del provvedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche e l'ampio potere discrezionale che contraddistingue l'esercizio della relativa azione amministrativa esclude l'obbligo di puntuale motivazione della scelta operata in ordine alla ridefinizione delle sedi farmaceutiche esistenti, ed alla ridefinizione delle nuove sedi farmaceutiche di pianificare sul territorio, sottraendolo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
La motivazione di un provvedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non va ricercata solo alla luce delle scarne espressioni contenute nell'atto conclusivo ma negli atti dell’istruttoria, che è condotta nell'ambito di un procedimento articolato e complesso aperto alla partecipazione degli enti locali e di quelli esponenziali delle categorie professionali interessate; atti, quindi, che forniscono con maggiore precisione la spiegazione della scelta effettuata dall'amministrazione (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che la motivazione del provvedimento di revisione andava rintracciata nei pareri favorevoli espressi dalla commissione consiliare, dal consiglio comunale, dall'ordine dei farmacisti e dal direttore generale della AULSS).
DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA: RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Riferimenti giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione., sez. III, sent. 23 Gennaio 2009, n. 1691

In contrasto con la precedente giurisprudenza in materia, la Cassazione estende l'applicabilità del principio di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti del Comune nel caso di danno cagionato da cose in custodia; nel caso specifico, (motociclista caduto per la presenza di gasolio sull'asfalto) l'ente comunale risponde, ad eccezione del caso fortuito, di danni causati a terzi, in qualità di proprietario del demanio stradale, seppur la manutenzione sia stata affidata in appalto a società estranea all’ente.

RISARCIMENTO DANNI PER LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI

Riferimenti giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 26 Gennaio 2009, n. 1850

E' devoluta al giurisdizione del giudice ordinario la richiesta di risarcimento proposta nei confronti di una p.a. anche prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 80/1998.
Il giudice ha la facoltà di accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo pur se non proposta la relativa domanda pregiudiziale di annullamento.

LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA LEASING IN COSTRUENDO
- D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152 (Codice degli Appalti) – Terzo decreto correttivo

L'art. 160-bis del D.lgs. 152/2008 ha introdotto nuove norme al fine di disciplinare l'istituto del leasing in costruendo.
Ne viene data una definizione normativa così da porre fine al dibattito dottrinario in merito alla natura giuridica dell'istituto in oggetto; di fatto il leasing in costruendo viene ad essere qualificato come uno strumento di natura finanziaria, ma utilizzato per la realizzazione di un'opera pubblica, andando così a specificare che l'opera è a carico della società finanziaria.
Si viene a recepire l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale la causa della realizzazione dei lavori ha carattere prevalente rispetto a quella del finanziamento.
Rimangono, comunque, dubbi interpretativi in merito al regime della responsabilità, in relazione anche all'istituto dell'avvalimento, ovvero ancora in merito al consenso del committente previsto dal comma 3 del'art. 160-bis, o ancora in merito al concetto di contraente generale.
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Data
sabato 28 febbraio 2009
 
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