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Indici della Rassegna

Titolo
ACQUISIZIONE SANANTE
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 17 febbraio 2009 n. 915 - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 26 febbraio 2009 n. 1136
Testo
Acquisizione sanante e condizioni
Presupposto indefettibile per la legittima applicazione dell’atto di acquisizione disciplinato dall’art. 43 del T.u. esporpri, è l’assenza di un provvedimento di riconoscimento del diritto alla restituzione del bene illegittimamente espropriato dall’Amministrazione.
Richiamando l’evoluzione giurisprudenziale internazionale (Corte europea dei diritti dell’Uomo), comunitaria (Corte di giustizia dell’Unione europea) e costituzionale (la nostra Corte costituzionale) il giudice passa a ricordare come sia stata ampiamente censurata dalla Corte Europea la tripartizione tra occupazione appropriativa, occupazione usurpativa ed accessione invertita, per non essere aderente alla Convenzione europea il fondare l’acquisto del diritto di proprietà su un comportamento illecito o illegittimo che va a contrastare con il principio di legalità.
A tali censure ha dato riscontro l’ordinamento italiano con la regolamentazione introdotta dal D.P.R. 327/2001 e, nello specifico, con l’introduzione della disciplina innovativa di cui all’art. 43 che consente il passaggio dall’accessione invertita all’acquisizione sanante.
Si prevede - così - alla possibilità di acquisire al patrimonio pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo ma sulla scorta di un formale provvedimento amministrativo fondato sulla "valutazione degli interessi in conflitto" e con il riconoscimento al privato del ristoro del danno.
La pubblica amministrazione è messa, conseguentemente, nella condizione di evitare la restituzione dell’area già trasformata per la realizzazione dell’opera pubblica, adottando il provvedimento che ha come effetto l’ablazione del diritto di proprietà.
Tale istituto è passato al vaglio del Consiglio di Stato che lo ha inteso conforme ai parametri imposti dalla Corte europea ed ai principi costituzionali in quanto
- l’acquisto del bene avviene per effetto di un provvedimento tipizzato dalla legge e con efficacia ex nunc.
- in assenza di provvedimento, la restituzione dell’area non può essere impedita, se non per autonoma scelta del privato che rinunci alla restituzione.
Limiti soggettivi ed oggettivi di utilizzabilità della c.d. acquisizione sanante
L’atto deve essere emesso previa valutazione degli “interessi in conflitto" imponendosi, così, la necessità di una analisi comparativa tra l’interesse pubblico e quello privato, quest’ultimo inteso come interesse alla tutela di un diritto costituzionalmente garantito.
La motivazione deve porre in luce esattamente i motivi d’interesse alla realizzazione dell’opera, indicando anche la non percorribilità di soluzioni alternative; deve dare preciso conto delle contingenze che non hanno condotto a buon fine il giusto procedimento espropriativo; della assoluta necessità, e non mera utilità, che l’immobile sia acquisito nello stato in cui si trova; infine, della natura della trasformazione subita e dunque del fatto che la mancata acquisizione costituirebbe un dispendio di risorse pubbliche.
Dovrà quindi procedersi ad una puntuale considerazione degli interessi contrapposti dando esplicito conto dell’assoluta necessità di occupare le aree in questione e della indefettibilità della soddisfazione degli interessi pubblici solo con l’acquisizione dell’opera già realizzata e dei non sostenibili costi in ipotesi di restitutio in pristinum. Parimenti dovrà rendere edotto la fattibilità e legittimità della remunerazione che si offre al privato per il risarcimento integrale del danno, sotto forma del prezzo di acquisizione.
Il ristoro è il controvalore “di un provvedimento discrezionale di acquisizione sanante adottato dalla pubblica amministrazione che tende ad evitare la restituzione dell’immobile”.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 marzo 2009
 
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