Indici della Rassegna
Titolo
IL GESTORE DI UN PARCHEGGIO Eâ SEMPRE RESPONSABILE DEL FURTO DEL VEICOLO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenzali:
- Corte di Cassazione, sez. III, sent. 27 gennaio 2009, n. 1975
Testo
Lâavviso affisso prima dellâingresso nellâarea di parcheggio attraverso il quale il gestore dichiara di non rispondere, tra lâaltro , del furto totale o parziale del veicolo è privo di efficacia, trattandosi di una clausola di carattere vessatorio escludente la responsabilità del gestore non approvata specificamente per iscritto ai sensi dellâart. 1341 c.c., 2° comma.
La Corte afferma altresì che il parcheggio di unâauto allâinterno di un piazzale gestito da una ditta privata configura un contratto atipico di parcheggio, in quanto tale assimilabile al deposito, con conseguente obbligo di custodia da parte del depositario (art. 1766 c.c). A tal fine non è necessario lâaffidamento del veicolo ad una persona fisica, in quanto la consegna può materialmente realizzarsi attraverso lâimmissione dellâauto nellâarea di parcheggio a ciò predisposta, ben potendo lâobbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna ed a effettuare la sorveglianza, e bastando allâuopo diverse modalità , quali lâadozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Pertanto, alla stregua di quanto detto il parcheggio di un auto allâinterno di un piazzale gestito da una ditta comporta la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo.
Va aggiunto, per completezza di motivazione, che la Corte territoriale, non ha trascurato, nel corso dello svolgimento dell'iter logico-argomentativo in ordine alla qualificazione giuridica del contratto di parcheggio, di prendere in considerazione il contenuto dell'art. 7, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 285/1992.
Risulta, infatti, dall'esame della sentenza impugnata, che la Corte di merito ha motivatamente escluso l'applicabilità nel caso di specie della norma suddetta, atteso che quest'ultima riguarda la destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, e cioè in sostanza la sola sosta dei veicoli nella pubblica via, mentre nella specie si è trattato di parcheggio entro un'area recintata, al cui ingresso risultava apposto l'avviso sopra menzionato mediante il quale il gestore del parcheggio stesso effettuava un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 15 marzo 2009
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