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Indici della Rassegna

Titolo
IL GESTORE DI UN PARCHEGGIO E’ SEMPRE RESPONSABILE DEL FURTO DEL VEICOLO
Argomento
Diritto civile
Abstract
Riferimenti Giurisprudenzali: - Corte di Cassazione, sez. III, sent. 27 gennaio 2009, n. 1975
Testo
L’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area di parcheggio attraverso il quale il gestore dichiara di non rispondere, tra l’altro , del furto totale o parziale del veicolo è privo di efficacia, trattandosi di una clausola di carattere vessatorio escludente la responsabilità del gestore non approvata specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., 2° comma.
La Corte afferma altresì che il parcheggio di un’auto all’interno di un piazzale gestito da una ditta privata configura un contratto atipico di parcheggio, in quanto tale assimilabile al deposito, con conseguente obbligo di custodia da parte del depositario (art. 1766 c.c). A tal fine non è necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, in quanto la consegna può materialmente realizzarsi attraverso l’immissione dell’auto nell’area di parcheggio a ciò predisposta, ben potendo l’obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna ed a effettuare la sorveglianza, e bastando all’uopo diverse modalità, quali l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Pertanto, alla stregua di quanto detto il parcheggio di un auto all’interno di un piazzale gestito da una ditta comporta la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo.

Va aggiunto, per completezza di motivazione, che la Corte territoriale, non ha trascurato, nel corso dello svolgimento dell'iter logico-argomentativo in ordine alla qualificazione giuridica del contratto di parcheggio, di prendere in considerazione il contenuto dell'art. 7, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 285/1992.

Risulta, infatti, dall'esame della sentenza impugnata, che la Corte di merito ha motivatamente escluso l'applicabilità nel caso di specie della norma suddetta, atteso che quest'ultima riguarda la destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, e cioè in sostanza la sola sosta dei veicoli nella pubblica via, mentre nella specie si è trattato di parcheggio entro un'area recintata, al cui ingresso risultava apposto l'avviso sopra menzionato mediante il quale il gestore del parcheggio stesso effettuava un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 15 marzo 2009
 
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