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Indici della Rassegna

Titolo
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PRESENTATA DAL LEGALE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Campania, Napoli, Sez. V, Sent. 9 marzo 2009 n. 1331; Riferimenti Normativi: - Legge n. 241 del 1990
Testo
Secondo un condiviso indirizzo giurisprudenziale, fondato sul dato normativo, la domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso.
Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima.
In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai soggetti alla stessa equiparati l’obbligo di provvedere, tanto più in un caso (come quello di specie) in cui nella stessa domanda di accesso l’Avvocato è espressamente indicato come rappresentante della Società istante.
Né può ritenersi che la P.A. fosse tenuta a richiedere l’integrazione dell’istanza, invitando il legale a presentare l’apposita procura, in quanto tale procedura è riservata ai soli “soggetti interessati”, che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano prodotto tutta la documentazione necessaria.
Per tutti i motivi sopra indicati il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha ritenuto il ricorso proposto inammissibile.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 15 marzo 2009
 
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