Indici della Rassegna
Titolo
LA TRANSAZIONE NON RIENTRA TRA I DEBITI FUORI BILANCIO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Conti, Sez. reg. controllo per la Toscana, sent. 18 dicembre n. 30P/08
Testo
Si ritorna sullâargomento già analizzato in questa rivista al nâ¦â¦.. per dare conferma dellâorientamento del giudice contabile in merito alla non richiamabilità del disposto di cui allâart. 194 del TUEL.
I debiti fuori bilancio sono costituiti da obbligazioni pecuniarie che non risultino perfezionate contabilmente, pur rispondendo alle finalità istituzionali dellâEnte ed essendo giuridicamente valide. Il loro riconoscimento da parte del Consiglio ha come fine quello della coincidenza dellâaspetto contabile con quello giuridico, con contestuale finanziamento dei debiti con risorse nuove, ovvero la rimodulazione delle risorse programmate in bilancio.
Il debito fuori bilancio sorto in carenza di impegno di spesa ed in contrasto con lâiter procedurale stigmatizzato dalla normativa ed in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio non è imputabile allâente sino al suo riconoscimento.
La previsione normativa di cui allâarticolo 194 del TUEL ha natura eccezionale e lâelencazione delle ipotesi è tassativa tale da impedirne lâapplicazione analogia per i casi non espressamente contemplati, impedendo di sanare con il detto istituto le irregolarità gestionale.
La definizione di una controversia mediante stipula di un accordo transattivo non è contemplata nel citato articolo del D.Lgs 267/2000 e tali accordi non sono equiparabili alle sentenze esecutive contemplate nel disposto normativo. Ne deriva lâimpossibilità di ricondurre la fattispecie delle transazioni al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio.
Le sentenze esecutive sono riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva atteso che prescindono da un previo impegno di spesa e, quindi, sono prive di una specifica copertura finanziaria al tempo della loro emanazione.
Anche se la transazione è lâepilogo (voluto dalle parti) di un giudizio di risarcimento danni, conclusosi con sentenza di accertamento dellâillegittimità del provvedimento amministrativo che si esprime in merito alla legittimità del comportamento dellâente, la sentenza non determina una posizione debitoria della pubblica amministrazione. Nasce da essa il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione ed il successivo accordo transattivi presuppone la decisione dellâEnte di pervenire allâaccordo con la controparte.
In detta sede lâente è ben conscio della posizione debitoria è può prevedere il sorgere dellâobbligazione, le modalità ed i termini dellâadempimento, facendo precedere la stipula della convenzione contrattuale dallâimpegno di spesa e dalla volontà conciliativa di talchè lâatto ha tutti i presupposti atti a far nascere una obbligazione legittima attivando âle ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse lâassunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessiâ.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 marzo 2009
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