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Indici della Rassegna

Titolo
LA TRANSAZIONE NON RIENTRA TRA I DEBITI FUORI BILANCIO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte Conti, Sez. reg. controllo per la Toscana, sent. 18 dicembre n. 30P/08
Testo
Si ritorna sull’argomento già analizzato in questa rivista al n…….. per dare conferma dell’orientamento del giudice contabile in merito alla non richiamabilità del disposto di cui all’art. 194 del TUEL.
I debiti fuori bilancio sono costituiti da obbligazioni pecuniarie che non risultino perfezionate contabilmente, pur rispondendo alle finalità istituzionali dell’Ente ed essendo giuridicamente valide. Il loro riconoscimento da parte del Consiglio ha come fine quello della coincidenza dell’aspetto contabile con quello giuridico, con contestuale finanziamento dei debiti con risorse nuove, ovvero la rimodulazione delle risorse programmate in bilancio.
Il debito fuori bilancio sorto in carenza di impegno di spesa ed in contrasto con l’iter procedurale stigmatizzato dalla normativa ed in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio non è imputabile all’ente sino al suo riconoscimento.
La previsione normativa di cui all’articolo 194 del TUEL ha natura eccezionale e l’elencazione delle ipotesi è tassativa tale da impedirne l’applicazione analogia per i casi non espressamente contemplati, impedendo di sanare con il detto istituto le irregolarità gestionale.
La definizione di una controversia mediante stipula di un accordo transattivo non è contemplata nel citato articolo del D.Lgs 267/2000 e tali accordi non sono equiparabili alle sentenze esecutive contemplate nel disposto normativo. Ne deriva l’impossibilità di ricondurre la fattispecie delle transazioni al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio.
Le sentenze esecutive sono riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva atteso che prescindono da un previo impegno di spesa e, quindi, sono prive di una specifica copertura finanziaria al tempo della loro emanazione.
Anche se la transazione è l’epilogo (voluto dalle parti) di un giudizio di risarcimento danni, conclusosi con sentenza di accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo che si esprime in merito alla legittimità del comportamento dell’ente, la sentenza non determina una posizione debitoria della pubblica amministrazione. Nasce da essa il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione ed il successivo accordo transattivi presuppone la decisione dell’Ente di pervenire all’accordo con la controparte.
In detta sede l’ente è ben conscio della posizione debitoria è può prevedere il sorgere dell’obbligazione, le modalità ed i termini dell’adempimento, facendo precedere la stipula della convenzione contrattuale dall’impegno di spesa e dalla volontà conciliativa di talchè l’atto ha tutti i presupposti atti a far nascere una obbligazione legittima attivando “le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 marzo 2009
 
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