Testo
Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2004, serie generale, è stato pubblicato il testo del decreto - legge 29 marzo 2004, n. 80, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140.
Il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di interesse per gli enti locali, segnaliamo le più rilevanti.
1. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004
Art. 1, comma 1:
ha previsto un differimento - fino al 31 maggio 2004 - del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2004. Il termine, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente, era stato già differito al 31 marzo u.s., con decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2003.
2. Disposizioni in materia di controllo sugli organi
a) per mancata approvazione del bilancio di previsione del 2004
Art. 1, comma 2:
in attesa che vengano apportate le necessarie modifiche all'art. 141 del TUEL, per l'adeguamento alla riforma del titolo V della Costituzione della procedura sostitutiva per la mancata approvazione nei termini del bilancio da parte degli enti locali e per consentirne comunque l'immediata operatività , è stata disposta, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2004, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto - Legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.
Con la normativa indicata era stato stabilito, per il 2002, l'intervento di un organo, individuato dallo statuto degli enti locali, in sostituzione degli organi locali inadempienti in merito all'approvazione del bilancio. Nell'ipotesi in cui lo statuto non avesse disciplinato la materia, la nomina del commissario ad acta, per gli adempimenti richiesti dalla legge, spettava - per espressa previsione del decreto legge - al prefetto.
Detto meccanismo normativo ha trovato applicazione anche per l'anno 2003 in forza del decreto - legge n. 50/2003, convertito dalla legge n. 116/2003.
Con il rinvio operato dal decreto legge n. 80, anche nell'anno 2004, le competenti prefetture sono state impegnate ad avviare le opportune intese con gli enti locali per acquisire notizia tempestiva dell'avvenuta approvazione dei bilanci di previsione alla scadenza del 31 maggio 2004.
In caso di mancato rispetto del termine di legge, nel caso in cui gli statuti non abbiano previsto l'organo deputato a intervenire in via sostitutiva, le prefetture competenti:
? se lo schema di bilancio è stato predisposto dalla giunta, assegneranno al consiglio un termine (non superiore a 20 gg) per l'adozione della deliberazione;
? se lo schema di bilancio non è stato predisposto, nomineranno un commissario per la predisposizione dell'atto entro il termine assegnato.
In caso di omissione dell'adempimento si dovrà procedere in via sostitutiva: il bilancio è deliberato dal commissario ad acta ed è avviata la procedura di scioglimento del consiglio.
Nell'ipotesi in cui l'organo consiliare, accertata la mancanza di equilibri generali del bilancio, non abbia assunto i provvedimenti necessari mediante l'approvazione della deliberazione per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del TUEL si applica la stessa procedura sostitutiva prevista per il caso di mancata approvazione del bilancio di previsione.
b) per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali
Art. 2:
i consigli in carica al 31 marzo 2004 dovranno adottare gli strumenti urbanistici entro 18 mesi da tale data (ovverosia entro il 30 settembre 2005).
I consigli rinnovati alle consultazioni elettorali avranno invece 18 mesi di tempo per i predetti adempimenti, a decorrere dalla proclamazione degli eletti.
Trascorso inutilmente detto termine, la Regione, per espressa previsione dell'art. 141 del TUEL, dovrà segnalare al Prefetto gli enti che non abbiano adempiuto al predetto obbligo.
3. Disposizioni in materia di amministratori di enti locali
Art. 3:
con modifica dell'art. 38 del TUEL acquistano rilevanza giuridica, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di scioglimento per dimissioni ultra dimidium dei componenti delle assemblee elettive, solo le dimissioni presentate personalmente al protocollo dell'ente dai consiglieri che intendono dismettere la carica.
In alternativa alla presentazione personale l'atto di dimissioni deve essere autenticato ed inoltrato al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 gg.
Art. 7:
la disposizione in esame apporta modifiche agli artt. 58 e 59 del TUEL al fine di eliminare dubbi interpretativi e difficoltà applicative della normativa concernente l'insindacabilità , la sospensione e la decadenza di diritto dalle cariche ricoperte presso gli enti locali nonchè di limitare ai casi più gravi ed allarmanti le ipotesi di compressione del diritto elettorale passivo.
Viene introdotto, relativamente al reato di cui all'art. 314, comma 1, c.p., il parallelismo fra la causa di sospensione che si determina a seguito di condanna non definitiva per tale reato e la causa di incandidabilità e di impossibilità a permanere nella carica a seguito di condanna definitiva per il medesimo reato.
Viene altresì riformulato l'art. 61, comma 1, n. 2 del TUEL stabilendo che per il Sindaco o per il Presidente della Provincia, costituisce causa di incompatibilità - e non più ineleggibilità - l'avere ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali e provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.
4. Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto
Art. 4
La disposizione in esame ha apportato una parziale deroga all'attuale disciplina relativa alla applicazione di bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (art. 187 del TUEL).
La deroga, limitata al solo esercizio 2004, riguarda i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, i cui trasfer+menti erariali correnti per l'anno 2004 siano stati ridotti in percentuale superiore al 10 per cento rispetto a quelli attribuiti per l'anno 2003, escludendo dal computo le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti.
Tali enti possono applicare l'avanzo presunto in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione del 2004 anzichè applicarlo con apposita deliberazione di variazione successivamente all'approvazione.