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Indici della Rassegna

Titolo
SI PUÒ NON RICORDARE I DATI DEL CONDUCENTE AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Giudice di Pace di Lecce, sent. 5 febbraio, n. 9492
Testo
Il combinato disposto degli articoli 126 bis comma 2 e 180 comma 8 Codice della Strada, da cui trae origine la contravvenzione “per aver omesso di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione", non prescrive particolarità formali per espletare l'incombenza legale. Ne consegue che anche la semplice comunicazione all'Ufficio di Polizia di "non ricordare" integra un comportamento ligio alla norma. Il principio espresso dal Giudice di Pace di Lecce ha sancito la nullità della multa e, quindi, l'annullamento della decurtazione dei punti e la non debenza della sanzione pecuniaria.

La ricorrente ha provato in giudizio di aver inviato al comando di Polizia Provinciale di Grosseto, organo accertatore, un'autocertificazione nella quale dichiarava di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della presunta infrazione. A giudizio dei verbalizzanti, così facendo, sarebbe stato disatteso, senza giustificato motivo, l'obbligo normativamente previsto, ovvero l'invito di fornire all'Ufficio di Polizia, entro il termine stabilito, la comunicazione dei dati del conducente al momento dell'infrazione.

Accolte le doglianze della ricorrente e le motivazioni in diritto del proprio difensore, il Giudicante ha chiarito che l'operato del ricorrente non integra l'omissione prevista e sanzionata dal Codice della Strada, anzi, rappresenta un comportamento diligente, operoso e ligio alla norma. La conclusione alla quale perviene il Giudice di Pace di Lecce è quella di ritenere che "la mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinchè dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 15 marzo 2009
 
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