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Indici della Rassegna

Titolo
CONDONO EDILIZIO PER COSTRUZIONI REALIZZATE NELLE VICINANZE DI CORSI D’ACQUA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26 marzo 2009 n. 1814; Riferimenti Normativi: - Artt. 31 e 33 della L. n. 47 del 1985
Testo
Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (fascia di servitù idraulica), contenuto nell’art. 96, lett. f, del r.d. 25 luglio 1904 n. 523, ha carattere assoluto ed inderogabile; pertanto, nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l’art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i “vincoli di inedificabilità”, includendo in tale ambito appunto i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree.
Tanto premesso, nella specie è pacifico tra le parti che il manufatto di cui è stato denegato il condono è stato realizzato senza osservare il vincolo predetto rispetto all’argine di un fiume e che quest’ultimo è incluso negli elenchi delle acque pubbliche.
Né può fondatamente sostenersi l’insussistenza del vincolo in parola a seguito del venir meno del carattere di demanialità del corso d’acqua in questione, per effetto della perdita da parte dello stesso corso d’acqua della sua originaria funzione connessa alla circostanza che esso sia ormai privo d’acqua.
Sta di fatto che l’inclusione del fiume negli elenchi delle acque pubbliche ne comporta la demanialità, intesa quale attitudine dell’acqua ad usi di generale interesse pubblico o funzione pubblicistica dell’alveo; inclusione la quale, se è vero che ha natura meramente accertativa di un regime giuridico direttamente discendente, ex lege, dalla sussistenza dei previsti requisiti, non di meno comprova appunto che tale accertamento è a suo tempo avvenuto, e con esito positivo, sicché il prospettato mutamento delle caratteristiche del corso d’acqua avrebbe, se mai, dovuto indurre l’istante a promuoverne la revisione. Ne deriva che, in assenza di un provvedimento di sdemanializzazione, la Regione ed il Comune altro non avrebbero potuto disporre che la reiezione della domanda di condono in applicazione delle norme sopra ricordate, con la conseguenza che i rispettivi atti devono ritenersi esaustivamente motivati attraverso la sola indicazione della presenza del vincolo.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 30 marzo 2009
 
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