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Indici della Rassegna

Titolo
DETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE IMPRESSA ALL’IMMOBILE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26 marzo 2009 n. 1804; Riferimenti Normativi: - Art. 16, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia);
Testo
L’amministrazione comunale per determinare gli oneri di urbanizzazione applicabili ad una costruzione, deve prendere in considerazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c, l. n. 10 del 28 gennaio 1977 (oggi art. 16, comma 4, lett. c, del t.u. edilizia approvato con d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380) le “destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti”.
Sulla scorta del puntuale dato positivo si ritiene in linea generale che non sia consentito scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale.
Conseguentemente si ammette solo in via sussidiaria, e comunque per il perseguimento di preminenti interessi pubblici, che l’ente locale possa valorizzare ulteriori parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, fermo restando il loro aggancio con il carico urbanistico individuabile per la relativa zona.
Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie e sulla scorta della documentazione versata in atti la sezione osserva che è legittimo il provvedimento con il quale il Comune, in sede di esame di una istanza di condono edilizio, ha determinato le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, ponendo a base del calcolo di questi ultimi la natura agricola dei manufatti abusivi, nel caso di costruzione abusiva che, all’epoca della realizzazione, ricadeva in zona agricola ed ove peraltro risulti che una parte almeno delle opere abusive da sanare era destinata in via immediata e diretta alla coltivazione (deposito attrezzi agricoli, concimaia).
Conseguentemente respinge la tesi dell’appellante (il quale aveva chiesto il condono per alcune costruzioni abusive destinate all’allevamento di cavalli da corsa) secondo il quale, invece, la determinazione degli oneri concessori avrebbero dovuto effettuarsi non già con riguardo alla zona urbanistica nella quale ricadevano i manufatti, ma alla loro effettiva consistenza e destinazione che, nella specie, secondo la tesi dell’appellante, era quella di complesso sportivo assimilabile ad attrezzatura di soggiorno temporaneo.
Infine, va chiarito che, l’attività di allevamento di cavalli da corsa rientra nella nozione di impresa agricola prevista dal novellato art. 2135, mentre in passato era considerata attività in taluni casi sussumibile nel genus dell’impresa agricola, non potendosi qualificare come attività sportiva, allorquando fosse richiesto l’impiego di beni e servizi di tale consistenza da esulare completamente dall’allevamento.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 30 marzo 2009
 
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