Indici della Rassegna
Titolo
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 13 Marzo 2009 n. 1521
Riferimenti normativi:
- D. P. R. n. 327/2001
Testo
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una istanza con cui il privato chiede alla P.A. espropriante lâestensione del provvedimento alla residua parte del bene, mentre rientra in quella del giudice ordinario lâazione di risarcimento proposta dal privato per i relitti inutilizzati.
In base allâart. 16 comma 12 D.P.R. 327/2001 il proprietario del terreno nel formulare osservazioni al responsabile del procedimento può chiedere che lâespropriazione si estenda a quelle parti residue dellâarea qualora risulti una disagevole utilizzazione o siano necessari considerevoli lavori per disporne una utilizzazione agevole.
Il legislatore conferisce quindi allâinteressato la facoltà di adottare alcune iniziative o, comunque trovare adeguato ristoro a fronte dellâattività posta in essere dellâautorità espropriante.
Il contemperamento tra lâinteresse pubblico ad espropriare le aree necessarie per realizzare lâopera pubblica e lâinteresse privato dellâespropriato ad utilizzare la parte residua del fondo fa sorgere in capo a questo ultimo lâinteresse legittimo alla modifica del provvedimento.
Il carattere discrezionale delle valutazioni necessarie le quali richiedono lâaccertamento della parziale inclusione dei fondi nel piano e la determinazione della loro inutilità in riferimento alla estensione implica in capo al privato la titolarità di un interesse legittimo.
Lâesercizio di tale facoltà fa nascere per lâAmministrazione lâobbligo ad emettere un provvedimento espresso, dal quale consegue che, in caso di inerzia, si formi il silenzio â rifiuto.
Il provvedimento così formatosi, poiché espressione dellâattività dellâente pubblico, può essere impugnato innanzi al giudice amministrativo.
Il mancato accoglimento della richiesta del privato garantisce a costui una tutela indennitaria prevista per lâespropriazione parziale.
Poiché si tratta di determinare lâammontare dellâindennità relativamente ai relitti non espropriati a seguito della costruzione dellâopera, tale richiesta si colloca allâinterno del giudizio allâopposizione alla stima di competenza del giudice ordinario.
Nel caso in cui si dia luogo ad unâespropriazione illegittima, le frazioni del bene non espropriate non più utilizzabili, rimanendo di proprietà del privato, conferiscono a costui il diritto al risarcimento commisurato alla diminuzione del valore della parte del fondo residuata.
Rientra, quindi, nella giurisdizione del giudice ordinario, lâazione di risarcimento proposta per i relitti residuati non suscettibili di utile destinazione per il titolare.
In questo ultimo caso, la competenza è riconosciuta in capo giudice ordinario che dovrà pronunciarsi sulla richiesta al risarcimento proposta dal privato la quale scaturisce da una situazione di fatto prodotta dalla Pubblica Amministrazione lesiva del diritto di proprietà , in particolare di quello al godimento del terreno.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 30 marzo 2009
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