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Indici della Rassegna

Titolo
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 13 Marzo 2009 n. 1521 Riferimenti normativi: - D. P. R. n. 327/2001
Testo
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una istanza con cui il privato chiede alla P.A. espropriante l’estensione del provvedimento alla residua parte del bene, mentre rientra in quella del giudice ordinario l’azione di risarcimento proposta dal privato per i relitti inutilizzati.

In base all’art. 16 comma 12 D.P.R. 327/2001 il proprietario del terreno nel formulare osservazioni al responsabile del procedimento può chiedere che l’espropriazione si estenda a quelle parti residue dell’area qualora risulti una disagevole utilizzazione o siano necessari considerevoli lavori per disporne una utilizzazione agevole.
Il legislatore conferisce quindi all’interessato la facoltà di adottare alcune iniziative o, comunque trovare adeguato ristoro a fronte dell’attività posta in essere dell’autorità espropriante.
Il contemperamento tra l’interesse pubblico ad espropriare le aree necessarie per realizzare l’opera pubblica e l’interesse privato dell’espropriato ad utilizzare la parte residua del fondo fa sorgere in capo a questo ultimo l’interesse legittimo alla modifica del provvedimento.
Il carattere discrezionale delle valutazioni necessarie le quali richiedono l’accertamento della parziale inclusione dei fondi nel piano e la determinazione della loro inutilità in riferimento alla estensione implica in capo al privato la titolarità di un interesse legittimo.
L’esercizio di tale facoltà fa nascere per l’Amministrazione l’obbligo ad emettere un provvedimento espresso, dal quale consegue che, in caso di inerzia, si formi il silenzio – rifiuto.
Il provvedimento così formatosi, poiché espressione dell’attività dell’ente pubblico, può essere impugnato innanzi al giudice amministrativo.
Il mancato accoglimento della richiesta del privato garantisce a costui una tutela indennitaria prevista per l’espropriazione parziale.
Poiché si tratta di determinare l’ammontare dell’indennità relativamente ai relitti non espropriati a seguito della costruzione dell’opera, tale richiesta si colloca all’interno del giudizio all’opposizione alla stima di competenza del giudice ordinario.
Nel caso in cui si dia luogo ad un’espropriazione illegittima, le frazioni del bene non espropriate non più utilizzabili, rimanendo di proprietà del privato, conferiscono a costui il diritto al risarcimento commisurato alla diminuzione del valore della parte del fondo residuata.
Rientra, quindi, nella giurisdizione del giudice ordinario, l’azione di risarcimento proposta per i relitti residuati non suscettibili di utile destinazione per il titolare.
In questo ultimo caso, la competenza è riconosciuta in capo giudice ordinario che dovrà pronunciarsi sulla richiesta al risarcimento proposta dal privato la quale scaturisce da una situazione di fatto prodotta dalla Pubblica Amministrazione lesiva del diritto di proprietà, in particolare di quello al godimento del terreno.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 30 marzo 2009
 
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