Indici della Rassegna
Titolo
IMPUGNATIVA DI CLAUSOLE LESIVE - ONLUS E PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, sez. I, sent. 26 marzo 2009 n. 881
Testo
Vero che al fine della tempestività del gravame la clausole lesive debbono essere immediatamente impugnate, ma il principio vale solo per quelle ipotesi e condizioni che influiscono negativamente sulla partecipazione alla gara, impedendo lâintervento dellâinteressato, per attenere a requisiti soggettivi.
Laddove il bando di gara richieda espressamente il possesso della condizione (a pena di esclusione) dellâappartenenza al "terzo settore", è chiaro che - seguendo la nozione di impresa in ambito comunitario - debba essere ricompresa nella riferita espressione qualsiasi soggetto âche esercita unâattività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento".
Per attività economica si intende lâofferta di beni o servizi in libero mercato contro retribuzione e con assunzione dei rischi correlati, a nulla rilevando il perseguimento di un fine lucrativo.
Secondo la disciplina europea al fine dellâindividuazione dellâimpresa non deve necessariamente farsi riferimento ad una particolare fattispecie organizzativa, ma occorre solo dar prova dellâesercizio di unâattività economica strettamente connessa alla remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro .
Va esclusa lâ imprenditorialità se lâattività è svolta gratuitamente per non potersi qualificare come imprenditoriale âlâerogazione gratuita dei beni o servizi prodottiâ.
Secondo il Consiglio di Stato per impresa al fine dellâapplicazione della disciplina della concorrenza, deve intendersi (superata la qualifica formale del soggetto) ogni attività di natura economica che si pone, anche solamente in via di ipotesi, in concorrenza nel mercato. Con ciò ammettendosi tutti i soggetti, âcomunque strutturati ed organizzati, che compiano atti a contenuto economico idonei a restringere la concorrenza"
La capacità tecnico organizzativa è comprovata dallo svolgimento di attività che presuppongono ex se una determinata organizzazione pur se non necessiti lâiscrizione nel registro delle imprese, ovvero la presenza di personale dipendente, e, quindi, del possesso di posizioni previdenziali.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 30 marzo 2009
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