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Indici della Rassegna

Titolo
IMPUGNATIVA DI CLAUSOLE LESIVE - ONLUS E PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Veneto, sez. I, sent. 26 marzo 2009 n. 881
Testo
Vero che al fine della tempestività del gravame la clausole lesive debbono essere immediatamente impugnate, ma il principio vale solo per quelle ipotesi e condizioni che influiscono negativamente sulla partecipazione alla gara, impedendo l’intervento dell’interessato, per attenere a requisiti soggettivi.
Laddove il bando di gara richieda espressamente il possesso della condizione (a pena di esclusione) dell’appartenenza al "terzo settore", è chiaro che - seguendo la nozione di impresa in ambito comunitario - debba essere ricompresa nella riferita espressione qualsiasi soggetto “che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento".
Per attività economica si intende l’offerta di beni o servizi in libero mercato contro retribuzione e con assunzione dei rischi correlati, a nulla rilevando il perseguimento di un fine lucrativo.
Secondo la disciplina europea al fine dell’individuazione dell’impresa non deve necessariamente farsi riferimento ad una particolare fattispecie organizzativa, ma occorre solo dar prova dell’esercizio di un’attività economica strettamente connessa alla remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro .
Va esclusa l’ imprenditorialità se l’attività è svolta gratuitamente per non potersi qualificare come imprenditoriale “l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti”.
Secondo il Consiglio di Stato per impresa al fine dell’applicazione della disciplina della concorrenza, deve intendersi (superata la qualifica formale del soggetto) ogni attività di natura economica che si pone, anche solamente in via di ipotesi, in concorrenza nel mercato. Con ciò ammettendosi tutti i soggetti, “comunque strutturati ed organizzati, che compiano atti a contenuto economico idonei a restringere la concorrenza"
La capacità tecnico organizzativa è comprovata dallo svolgimento di attività che presuppongono ex se una determinata organizzazione pur se non necessiti l’iscrizione nel registro delle imprese, ovvero la presenza di personale dipendente, e, quindi, del possesso di posizioni previdenziali.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 30 marzo 2009
 
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