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Indici della Rassegna

Titolo
OGGETTO: RITARDO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIRITTO AL RISARCIMENTO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali. - Tar del Lazio, sez. II BIS, sent. 16 marzo 2009 n. 2694 - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 3 marzo 2009 n. 1162
Testo
Nell’attuale sistema normativo italiano non si rinvengono disposizioni che consentano il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni causati da ritardo procedimentale per non avere un’autonomia strutturale rispetto alla fattispecie procedimentale da cui scaturisce. Il detto danno va comunque indeffettibilmente correlato alla prova della meritevolezza di tutela dell’interesse pretensivo fatto valere. Infatti la posizione vantata da soggetti che assumono essere al cospetto di ritardi nell’assolvimento di adempimenti pubblicistici è di interesse legittimo pretensivo.
Ma al fine della definizione degli elementi e del fatto e dell’assunzione di responsabilità occorre far riferimento alle disposizioni civilistiche di cui all’art. 2043 e 2236 rispettivamente per l’individuazione degli elementi costitutivi dell’illecito e per delineare i confini della responsabilità.
Giurisprudenza costante richiede che oltre all’illegittima inerzia amministrativa debba darsi prova anche dell’ imputabilità soggettiva (almeno a titolo di colpa) dell’apparato amministrativo procedente.
Solo se provato il comportamento dolosamente o colposamente inadempiente o negligente della pubblica amministrazione può darsi conto della fondatezza della domanda risarcitoria atteso che solo la volontà di nuocere è in contrasto con le prescrizioni di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 della Costituzione.
L’azione di risarcimento del danno par la sua natura extracontrattuale impone a carico dell’attore la prova della quantificazione dello stesso con riferimento sia al danno emergente che al lucro cessante, in quanto elementi costitutivi della relativa domanda, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile.
Laddove il ritardo sia da addurre a vicende procedimentali connesse e correlate alla necessità dell’integrazione istruttoria per la complessità della materia o per la carenza di tutti i presupposti, non può riconoscersi sussistere il comportamento colposo di inerzia da parte dell’Amministrazione.
Né può essere sufficiente che la richiesta di risarcimento sia sommariamente proposta limitandosi ad indicazioni di importi forfetari e generici del depauperamento e non fornendo specifici elementi di prova, fornendo dettagliata dimostrazione del depauperamento subito, nei limiti dell’esigibilità.
Al giudice è rimessa comunque la facoltà di attingere al criterio sussidiario della valutazione equitativa di cui all’art. 1226 del c.c., laddove non si possa accertare il danno nel suo preciso ammontare.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 30 marzo 2009
 
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