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Abstract
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Testo
DIRETTORE GENERALE: E’ NECESSARIA LA LAUREA?
Riferimnti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Friuli Venezia Giulia, sent. 18 marzo 2009 n. 97
Anche in assenza di una esplicita previsione regolamentare, deve ritenersi legittimo il comportamento di quegli Amministratori locali che - in applicazione di un Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che nulla preveda quanto al possesso del diploma di laurea - abbiano ritenuto valida ed adeguata ai fini della nomina a Direttore Generale dell'ente, anche in assenza di una laurea, una qualifica dirigenziale comunque legittimamente acquisita ed esercitata nella Pubblica Amministrazione (alla stregua del principio è stato ritenuto legittimo il comportamento dei convenuti che, in difetto di una esplicita previsione - nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Udine - della necessità del possesso del diploma di laurea da parte del soggetto da nominare, avevano affidato l'incarico di Direttore Generale dell'ente ad un dipendente, il quale, pur non essendo laureato, aveva legittimamente acquisito la qualifica di Dirigente in ragione di pregresse normative).
INDICE ISTAT
L’indice ISTATper il mese febbraio 2009 è fissato all'1,5 %.
Lo rende noto l'istituto di statistica con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2009. Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione.

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE: GIURISPRUDENZA
Riferimenti Giurisprudenza:
- CGA, Sez. Giurisdizionale, sent. 30 marzo 2009 n. 217
Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo una controversia relativa ad un provvedimento di esclusione di un soggetto da una procedura di stabilizzazione dei lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, commi 519 e 520, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, atteso che le procedure di stabilizzazione costituiscono una semplice selezione e non sono assimilabili alle procedure concorsuali di cui agli articoli 35 e 63 del D.lgs. n. 165/2001, in quanto non è prevista nè una valutazione comparativa e neppure la formazione di una graduatoria.
Ha osservato in particolare il C.G.A. che nella specie, trattandosi di provvedimento di esclusione da una procedura di stabilizzazione di personale precario disposta perchè l’interessato non era "in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso nel profilo di operatore tecnico", l’oggetto del giudizio è costituito esclusivamente dalla pretesa del lavoratore di possedere i requisiti di legge per essere ammesso alla procedura e cioè anzianità triennale e titolo di studio.
Da tale controversia esula qualsiasi implicazione circa l’esercizio di poteri autoritativi e di discrezionalità amministrativa la quale semmai si è esaurita nell’avviso pubblico, nel quale, per quanto concerne la fattispecie de qua, sono stati predeterminati i requisiti soggettivi di ammissione, sul cui accertamento la Amministrazione non esercita alcuna discrezionalità nè poteri autoritativi, dovendosi limitare alla mera verifica della loro sussistenza.

INCARICHI ESTERNI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, sez. giur. Regione Lombardia, sent. 24 marzo 2009 n. 165
La pubblica amministrazione deve trovare le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dei propri apparati, rimanendo, secondo la legge, eccezionale il ricorso a «collaborazioni» esterne, che devono essere limitate a obiettivi determinati, con convenzioni a termine, e avere «alto» contenuto professionale, ovvero, se volte alla provvista degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, devono essere disciplinate in modo espresso da apposita norma.
Le restrizioni imposte dal legislatore in materia d’incarichi a personale esterno rispondono all’esigenza di salvaguardare la funzione degli apparati amministrativi e, con essi, l'indipendenza, l'imparzialità e il buon andamento dei pubblici uffici e dell'azione amministrativa che questi pongono in essere. Il tutto in attuazione dell'art. 97 della Costituzione.
Sussiste la responsabilità amministrativa dei vertici politici e amministrativi di un Comune per l’alto numero di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni, avulso da qualsiasi previa ricognizione della insufficienza di risorse professionali interne e anche, in alcuni casi, nemmeno sostenuto dalla evidenziazione dell’alto profilo di professionalità richiesto per l’incarico da conferire, quando non addirittura privo del primario supporto costituito dalla formazione universitaria, comportando ciò, oltretutto, una disparità di trattamento nei requisiti richiesti per l’accesso alla dirigenza pubblica.
Per il reclutamento del personale presso la pubblica amministrazione - tramite concorso oppure no - è sempre necessario rispettare i criteri di pubblicità, imparzialità, economicità, oggettività e trasparenza, idoneità alla verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti riguardo alla posizione da ricoprire; questi principi rispondono all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), principi che sono la base della distinzione funzionale dei compiti tra organi politici e burocratici, affinché l’azione dell’amministrazione, anche nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, agisca, comunque, al servizio esclusivo della Nazione.
Autore
Data
lunedì 30 marzo 2009
 
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