Indici della Rassegna
Titolo
CANNA FUMARIA:
PERMESSO DI COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA?
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, Sez. II, sentenza 2 aprile 2009 n. 1127;
Riferimenti Normativi:
- Art. 3 della L. 241 del 1990;
Testo
Il Collegio ritiene illegittimo il diniego di sanatoria per la realizzazione di una canna fumaria che sia motivato facendo generico riferimento ad una presunta incompatibilità della canna fumaria con la destinazione dellâimmobile al quale accede. Nella fattispecie lâimmobile consiste in un bilocale ad uso autorimessa e ripostiglio già munito, peraltro, di una canna fumaria non più funzionante.
In tal caso, infatti, non può assolutamente ritenersi sufficientemente integrato lâobbligo di cui allâart. 3 della legge 241 del 1990, atteso che la motivazione risulta evidentemente generica e non esaustiva e non consente di rilevare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del diniego né tanto meno viene svolta alcuna considerazione in ordine alla compatibilità o meno con gli strumenti urbanistici. Non pertinente appare, in particolare, il riferimento alla mancanza del carattere di accessorietà della canna fumaria allâautorimessa, non comprendendosi come ciò implichi una preclusione allâaccoglimento dellâistanza.
Deve ritenersi che non occorre permesso di costruire, essendo sufficiente una autorizzazione edilizia, per la realizzazione di una canna fumaria, quanto meno per le ipotesi di strutture di piccole dimensioni. Sullâargomento si è già pronunciato il Tar Lazio con la sentenza n. 4246 del 2001 affermando che occorre concessione edilizia soltanto per una canna fumaria di notevoli dimensioni che costituisce un visibile prolungamento completativo degli elementi costituenti la sagoma di una fiancata e della sovrastante copertura a tetto spiovente dellâedificio preesistente; tale canna fumaria, di eccessiva e sproporzionata mole e consistenza ponderale e per la conseguente alterazione, di palese evidenza, che arreca alla costruzione su cui è stata installata ed alla sua sagoma, pertanto, non può costituire un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dellâimmobile.
Alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene illegittima una ordinanza di demolizione emessa per la realizzazione di una canna fumaria di piccole dimensioni senza autorizzazione, essendo in tal caso applicabile una sanzione pecuniaria.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 30 aprile 2009
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