Indici della Rassegna
Titolo
PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sent. 21 aprile 2009 n. 2436
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Il consiglio di Stato sez. VI ha rimesso allâadunanza plenaria la questione della cosiddetta âpregiudiziale amministrativaâ.
Richiamiamo i ns precedenti e da ultimi la segnalazione nel n. 51 del periodico con cui si dava conto che la Sez. VI del Consiglio di Stato aveva dato diversa interpretazione rispetto al deciso della Suprema Corte dalla Cassazione in merito alla questione che sta interessando la giurisprudenza.
La certezza della posizione non è di secondario rilievo, atteso che si sta statuendo se il privato possa acquisire il diritto al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione senza che si procede allâanalisi della dedotta illegittimità .
Secondo i principi che regolano lâattività amministrativa vi è la presunzione della conformità dellâatto amministrativo fini a statuizione contraria. Ne consegue che non potrebbe acquisirsi certezza della assuntiva violazione se non dopo la pronuncia sul punto.
Orbene, secondo il giudice amministrativo se è vero che il risarcimento è misura ulteriore rispetto al provvedimento demolitorio, occorre che si procede allâannullamento dellâatto per potersi riconoscere la tutela risarcitoria.
Se si omette lâimpugnativa dellâatto reputato lesivo, il giudice non può esaminarne gli effetti non potendo acquisirsi certezza dellâingiustizia o dellâilliceità della condotta della pubblica amministrazione.
Tra le altre è certo che il legislatore ( con la norma di cui allâart. 20 della legge 185/2008) ha introdotto lâazione risarcitoria dopo quella impugnatoria, ancorandola a questa e non ha mai espressamente affermato lâautonomia dellâazione risarcitoria, in piena linea con i disposti comunitari che impongono tempi brevi di impugnazioni.
Di pari valenza anche gli interventi della giurisprudenza comunitaria che hanno statuito come non si possa âcon una domanda di risarcimento dei danni, eludere lâirricevibilità di una domanda diretta contro lâillegittimità dellâatto causativo, sicché lâirricevibilità di una domanda di annullamento comporta quella della domanda di risarcimento ad essa collegataâ.
Il diritto al risarcimento è un diritto patrimoniale consequenziale, connesso e correlato, ma subordinato ad un assunto principale che deve essere dimostrato. Quindi la conseguenza e condizione del previo accertamento dellâillecito è presupposto per la conoscenza - ad opera del giudice amministrativo - del danno arrecato per dolo o colpa grave
La tesi della diretta azionabilità del risarcimento dei danni in tema di interessi legittimi non trova supporto perciò neanche nella formula logica della legge.
Autore
dellâAvv. M. T. Stringola
Data
giovedì 30 aprile 2009
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