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Indici della Rassegna

Titolo
PREGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sent. 21 aprile 2009 n. 2436
Argomento
Diritto amministrativo
Testo
Il consiglio di Stato sez. VI ha rimesso all’adunanza plenaria la questione della cosiddetta “pregiudiziale amministrativa”.
Richiamiamo i ns precedenti e da ultimi la segnalazione nel n. 51 del periodico con cui si dava conto che la Sez. VI del Consiglio di Stato aveva dato diversa interpretazione rispetto al deciso della Suprema Corte dalla Cassazione in merito alla questione che sta interessando la giurisprudenza.
La certezza della posizione non è di secondario rilievo, atteso che si sta statuendo se il privato possa acquisire il diritto al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione senza che si procede all’analisi della dedotta illegittimità.
Secondo i principi che regolano l’attività amministrativa vi è la presunzione della conformità dell’atto amministrativo fini a statuizione contraria. Ne consegue che non potrebbe acquisirsi certezza della assuntiva violazione se non dopo la pronuncia sul punto.
Orbene, secondo il giudice amministrativo se è vero che il risarcimento è misura ulteriore rispetto al provvedimento demolitorio, occorre che si procede all’annullamento dell’atto per potersi riconoscere la tutela risarcitoria.
Se si omette l’impugnativa dell’atto reputato lesivo, il giudice non può esaminarne gli effetti non potendo acquisirsi certezza dell’ingiustizia o dell’illiceità della condotta della pubblica amministrazione.
Tra le altre è certo che il legislatore ( con la norma di cui all’art. 20 della legge 185/2008) ha introdotto l’azione risarcitoria dopo quella impugnatoria, ancorandola a questa e non ha mai espressamente affermato l’autonomia dell’azione risarcitoria, in piena linea con i disposti comunitari che impongono tempi brevi di impugnazioni.
Di pari valenza anche gli interventi della giurisprudenza comunitaria che hanno statuito come non si possa “con una domanda di risarcimento dei danni, eludere l’irricevibilità di una domanda diretta contro l’illegittimità dell’atto causativo, sicché l’irricevibilità di una domanda di annullamento comporta quella della domanda di risarcimento ad essa collegata”.
Il diritto al risarcimento è un diritto patrimoniale consequenziale, connesso e correlato, ma subordinato ad un assunto principale che deve essere dimostrato. Quindi la conseguenza e condizione del previo accertamento dell’illecito è presupposto per la conoscenza - ad opera del giudice amministrativo - del danno arrecato per dolo o colpa grave
La tesi della diretta azionabilità del risarcimento dei danni in tema di interessi legittimi non trova supporto perciò neanche nella formula logica della legge.
Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 30 aprile 2009
 
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