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Indici della Rassegna

Titolo
IN PRESENZA DI LAVORO PRIVATIZZATO, RESTA FERMA LA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 6 marzo 2009 n. 1347
Testo
Il quesito sottoposto al Consiglio di Stato concerne l’applicabilità dell’istituto dell’interesse legittimo ad alcuni dipendenti a tempo indeterminato (docenti) che avevano partecipato al corso/concorso per la selezione e formazione di 1500 dirigenti scolastici, con tutto quanto esso comporta oppure dell’istituto del diritto soggettivo.

La soluzione accolta dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato,Sezione VI, sent. 06.03.09 n. 1347).
La sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, reputa di non poter condividere l’ordine argomentativo del T.A.R., in quanto, nel caso di specie, il principio di forza del quale il giudice di prime cure ha affermato il proprio difetto di giurisdizione, è stato quello che prevede la devoluzione al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, di tutte le questioni attinenti al reclutamento ed alla costituzione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. La conclusione del T.A.R. non può essere accolta alla luce dell’art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 163 del 2001 in forza del quale la giurisdizione del giudice amministrativo deve ritenersi affermata relativamente alle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti nelle PP.AA. Ne deriva pertanto che l’articolo in esame opera una sorta di riparto di giurisdizione ratione materiae, prescindendo dalla qualificazione delle situazioni soggettive lese. La norma innanzi citata, facendo riferimento al concetto di procedura concorsuale, intende richiamare tutti gli atti e le operazioni idonei a determinare l’approvazione della graduatoria finale, sin dal momento in cui il soggetto presenti la domanda di partecipazione alla stessa. (D.Lgs 30.03.2001, n.165, art.63, comma 4).

Il contenuto della Sentenza in esame:

. Pur in presenza di rapporto privatizzato, resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo;
. La tutela da riconoscere ai partecipanti di un corso/concorso assurge a rango di interesse legittimo e non già di diritto soggettivo ;
-Da tale impostazione deriva, che tutte le volte in cui la pubblica amministrazione è chiamata ad esprimere un giudizio valutativo discrezionale, essa debba esprimerlo alla luce dei principi della trasparenza e meritevolezza ;
-Nel caso in cui sorgono controversie che investono una nuova fase concorsuale, ad esse vanno nuovamente applicate le regole con le quali si determina la giurisdizione competente senza applicare automatismi, che sarebbero per loro natura contrari ai dettati normativi sui quali assurge la nostra giustizia amministrativa;
-Tale interpretazione è conforme con i principi generali del nostro ordinamento giuridico: infatti, consente al soggetto leso nel suo interesse legittimo di ottenere il “giusto ristoro”;
-Si è, in presenza di un’attività che è strumentale alla costituzione del rapporto di pubblico impiego e che comporta nuove determinazioni autoritative ed ulteriori operazioni concorsuali da parte dei candidati (relazione finale o frequenza di corso intensivo di formazione) su cui interviene poi il giudizio di merito dell’amministrazione;
-La norma sulla giurisdizione assume a riferimento “ratione materiae”, indipendentemente dalla natura delle situazioni soggettive lese, la nozione di procedura concorsuale, che comprende tutta la sequenza di atti ed operazioni che, a partire dall’istanza del privato, attraverso il riscontro dei requisiti di ammissione, le prove idoneative, le verifiche dei titoli, i giudizi valutativi dell’organo preposto alla gestione del concorso, si conclude con l’approvazione della graduatoria finale.

Autore
Dott.ssa Mercedes Peroni
Data
giovedì 30 aprile 2009
 
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