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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti: -Commissione accesso documenti amministrativi - Plenum 3 febbraio 2009 Riferimenti normativi: - D. Lgs. 267/2000
Testo
Il consigliere comunale ha diritto di accedere al sistema informatico interno dell’ente locale.

L’art. 43 D. Lgs. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto ad ottenere dagli uffici dei rispettivi enti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, per l’espletamento del loro mandato.
Tale diritto, più ampio di quello che l’art. 10 Testo Unico Enti Locali, riconosce in via generale a tutti i cittadini, a mente del quale tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, trova il suo fondamento nella particolare carica ricoperta dal consigliere comunale.
L’espletamento della sua funzione pubblica volta tra l’altro a valutare la correttezza ed efficacia dell’attività dell’Amministrazione in modo da poter esprimere un giudizio sull’operato dell’Ente, giustifica il diritto del consigliere ad accedere agli atti senza obbligo di motivare la richiesta.
L’Ente Locale non ha il potere di sindacare il nesso tra l’esercizio del diritto del consigliere ed il modo in cui eserciti il mandato conferitogli dall’elettorato.
Il diritto del consigliere coerentemente con lo svolgimento dell’incarico istituzionale non trova pertanto alcuna limitazione, nemmeno per esigenze burocratiche.
L’unica restrizione è determinata dal rispetto dei tempi necessari per permettere all’Ente di esibire la documentazione richiesta, non potendo l’Amministrazione interrompere le altre attività correnti.
Il consigliere nell’esercizio del suo diritto non può abusare della posizione ricoperta pregiudicando la normale e corretta efficienza amministrativa avanzando pretese non proporzionali ed irragionevoli.
All’interno di tali parametri l’amministratore pubblico è in grado di esercitare liberamente questa sua titolarità, non potendo trovare ostacoli in dinieghi ingiustificati.
Poiché l’unico limite è riscontrabile nel non aggravamento dell’attività dell’Ente, è pienamente riconoscibile in capo al consigliere ricorrere a elementi magnetici o l’accesso al sistema informatico interno dell’Ente, che garantirebbe all’amministratore pubblico la tempestiva acquisizione delle informazioni senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 30 aprile 2009
 
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