Indici della Rassegna
Titolo
ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Abstract
Riferimenti:
-Commissione accesso documenti amministrativi - Plenum 3 febbraio 2009
Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 267/2000
Testo
Il consigliere comunale ha diritto di accedere al sistema informatico interno dellâente locale.
Lâart. 43 D. Lgs. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto ad ottenere dagli uffici dei rispettivi enti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, per lâespletamento del loro mandato.
Tale diritto, più ampio di quello che lâart. 10 Testo Unico Enti Locali, riconosce in via generale a tutti i cittadini, a mente del quale tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, trova il suo fondamento nella particolare carica ricoperta dal consigliere comunale.
Lâespletamento della sua funzione pubblica volta tra lâaltro a valutare la correttezza ed efficacia dellâattività dellâAmministrazione in modo da poter esprimere un giudizio sullâoperato dellâEnte, giustifica il diritto del consigliere ad accedere agli atti senza obbligo di motivare la richiesta.
LâEnte Locale non ha il potere di sindacare il nesso tra lâesercizio del diritto del consigliere ed il modo in cui eserciti il mandato conferitogli dallâelettorato.
Il diritto del consigliere coerentemente con lo svolgimento dellâincarico istituzionale non trova pertanto alcuna limitazione, nemmeno per esigenze burocratiche.
Lâunica restrizione è determinata dal rispetto dei tempi necessari per permettere allâEnte di esibire la documentazione richiesta, non potendo lâAmministrazione interrompere le altre attività correnti.
Il consigliere nellâesercizio del suo diritto non può abusare della posizione ricoperta pregiudicando la normale e corretta efficienza amministrativa avanzando pretese non proporzionali ed irragionevoli.
Allâinterno di tali parametri lâamministratore pubblico è in grado di esercitare liberamente questa sua titolarità , non potendo trovare ostacoli in dinieghi ingiustificati.
Poiché lâunico limite è riscontrabile nel non aggravamento dellâattività dellâEnte, è pienamente riconoscibile in capo al consigliere ricorrere a elementi magnetici o lâaccesso al sistema informatico interno dellâEnte, che garantirebbe allâamministratore pubblico la tempestiva acquisizione delle informazioni senza aggravare lâordinaria attività amministrativa.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 30 aprile 2009
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