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Indici della Rassegna

Titolo
in materia di planimetria catastale
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali - Consiglio di Stato, Scz. IV, scnt. 27 marzo 2009 n. 1871 Riferimenti Normativi - Art. 2 del D.L"s. n. 546 del 1992
Testo
N
ella domanda di accertamento dell'esatta definizione grafica dei confini catastali di un immobile deve ritenersi pregiudiziale ad ogni altra decisione, anche relativa alla dedotta eccezione di difetto genetico del contraddittorio, quella inerente il profilo di giurisdizione. Al riguardo, ritiene il Collegio che sia sussistente la giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie, attenendo la questione alla materia dell'estensione, delimitazione, classamento, nonché consistenza dei terreni e delle singole unità immobiliari, chiaramente attribuita a dette Commissioni dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente.
Anche per quanto riguarda la relativa domanda risarcitola, il Collegio ha rilevato che la giurisdizione non appartiene al Giudice amministrativo.
Ed infatti, il giudice amministrativo può pronunziarsi su domande di risarcimento danni soltanto quando esse accedano a situazioni per le quali la competenza a conoscere dei provvedimenti che tali situazioni hanno inciso sia attribuita dalla legge alla sua giurisdizione. Rientrando, invece, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, nella sfera giurisdizionale delie Commissioni tributarie la materia in esame deve allo stato declinarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Spetterà, infatti, a quest'ultimo emettere ogni pronunzia anche con riferimento al principio, già espresso dalla Corte di Cassazione, che, se la domanda di risarcimento dei danni è basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello Stato al di fuori del

rapporto sostanziale che trovi riscontro in uno dei casi disciplinati dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992. la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente da detto rapporto sostanziale con l'amministrazione, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Infatti, l'attività della pubblica amministrazione deve ognora svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato -accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria. abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. In tali ipotesi consegue la rimessione delle parti davanti alla competente Commissione Tributaria, innanzi alla quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della transla-tlo judicii che consente che, allorquando un giudice declini la propria giurisdizione, affermando quella di altro giudice, il processo possa proseguire innanzi a quello fornito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al giudice incompetente.
Autore
dottor Roberto Bonearzone
Data
mercoledì 15 aprile 2009
 
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