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Indici della Rassegna

Titolo
Conseguenze dei vincoli espropriativi
Argomento
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Abstract
- Tar Emilia Romagna, Parma, sez. seni. 14 gennaio 2009 n. 9; - Tar Toscana, Firenze, sez. I, seni. 23 giugno 2008, n. 1654; - Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 26 settembre 2008, n. 4661 Riferimenti Normativi -art. 2 1. n. Il 87 del 1968
Testo
I
l vincolo conformativo è l'espressione dell'esercizio del potere pianificatone) finalizzato alla organica sistemazione del territorio secondo zone omogenee, non è soggetto a limiti temporali e non è motivo di limitazione dell'esercizio del diritto di proprietà.
Il vincolo preordinato all'espropriazione comporta l'inedificabilità del suolo, ovvero incide significativamente e per un tempo definito sui diritto di proprietà dell'interessato, decade per l'inutile decorso del termine quinquennale (art. 2 1. n. 1187 del 1968) con conseguente assoggettamento dell'area interessata al regime delle e.d. zone bianche ex art. 4, comma ult., Le^^e n. 10 del 1977. L'inutile decorso del detto termine dall'approvazione del piano (mancata approvazione del piano particolareggiato) fa sorgere in capo al comune (per l'inefficacia del vincolo) l'obbligo della integrazione del piano regolatore nella parte in cui i detti vincoli siano scaduti e. quindi, alla riqualificazione delle aree divenute "bianche".
Laddove a seguito della diffida l'ente non provveda, il giudice amministrativo, attivato dal privato, può emettere ordinanza statuendo l'obbligo di adottare il provvedimento. In caso di ulteriore inerzia il giudice amministrativo è titolato alla nomina del commissario ad acta per la assunzione dell'atto sostitutivo. Anche a fronte della decadenza (ex art. 2, L. n. 1187 del 1968) del vincolo a verde pubblico su aree private, il Comune è tenuto alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica sia a mezzo di una variante specifica, sia attraverso una variante generale. Sono questi gli unici strumenti che


consentono all'amministrazione comunale di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già attribuite ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse.
Ma le dette prescrizioni appaiono giustificate solo per le zone in cui si riscontri la mancanza di qualsiasi programmazione d'uso del territorio. Quando sia venuta meno soltanto la pianificazione attuativa di dettaglio, si deve fare riferimento al p.r.g. per verificare i limiti della pur sempre vigente disciplina di uso del territorio. Si chiarisce altresì che la decadenza del vincolo porta a reputare che l'area sia sprovvista di una regolamentazione urbanistica, essendo abrogata quella preesistente al vincolo stesso ed essendo divenuta inefficace quella recata da quest'ultimo. Ma il Comune che non abbia provveduto a pianificare nuovamente quell'area non sempre è tenuto al risarcimento dei danni causati dal protrarsi dello stato di incertezza sull'impiego del bene, infatti la domanda risarcitoria presuppone da un lato l'inerzia dell'ente locale dopo che ne sia stato accertato giudizialmente il silenzio ad opera del giudice amministrativo, dall'altro che il privato si sia specificatamente attivato avanzando istanza in tal senso.

Autore
Maria Teresa Stringola
Data
mercoledì 15 aprile 2009
 
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