Indici della Rassegna
Titolo
E' tardivo il ricorso avverso un atto presupposto qualora il ricorrente si sia limitato ad impugnare Patto consequenziale per vizi propri non derivati dall'atto presupposto medesimo
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali
Consiglio di Stato, Scz. V, sent. 7 aprile 2009 n. 2148
Riferimenti normativi
-L. 127/1997
Testo
I
l soggetto leso da un provvedimento preceduto da altro atto non può impugnare tardivamente questo ultimo, quando da esso scaturisca una autonoma ed immediata lesività della posizione del ricorrente. La lesione si concretizza nel momento in cui viene emesso l'atto presupposto di per sé idoneo a pregiudicare la situazione giuridica altrui, pertanto l'impugnazione di tale provvedimento deve avvenire nei termini previsti dalla legge a prescindere dalla sua successiva inclusione in altro provvedimento.
Qualora una delibera di approvazione di un concorso statuisca che la sua efficacia sia limitata all'espletamento di quel concorso e all'immissione del vincitore senza scorrimento della graduatoria, il vulnus per la posizione degli altri partecipanti si concretizza nel momento in cui si precisa la loro posizione in graduatoria con autonoma ed immediata lesività per le aspirazioni dei concorrenti.
E' in tale momento che l'interessato, qualora ritenga il provvedimento illegittimo, deve procedere all'impugnativa, non potendo far valere la doglianza chiedendo l'utilizzo della precedente graduatoria nel momento della indizione di altro concorso, il quale è consequenziale alla statuizione limitativa che si configura non come antecedente cronologico, ma atto presupposto con autonoma lesione della posizione giuridica degli idonei.
Da ciò la necessità di un tempestivo ricorso, nei termini di decadenza, del primo provvedimento innanzi ai giudici amministrativi, in assenza di tale impugnativa gli effetti prodotti dall'atto diverranno definitivi.
LEX
^qgfr (QQF
Decorso il periodo previsto dalla legge, il ricorso eventualmente proposto avverso la delibera di indizione del nuovo concorso per vizi non propri ma derivati da un precedente provvedimento, non potrà essere accolto.
Infatti, l'anticipazione della tutela di impugnazione costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati, pertanto gli atti pur collegati nell'ambito del rapporto procedimentale, esprimono una differente valutazione di interessi, non sussistendo quel rapporto strettamente funzionale, tale da far ritenere il rapporto di necessaria presupposizione tra atti, riconducibile al novero della "preordinazione funzionale".
Quando l'atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l'interessato è tenuto alla immediata impugnazione dell'atto, pena la improcedibilità del ricorso.
Poiché il secondo provvedimento non è di per sé idoneo ad incidere negativamente sulla oosizione dei concorrenti, la sua autonomia ed indipendenza da qualsiasi altro atto preclude la proposizione del gravame degli ulteriori elementi lesivi non provenienti dal provvedimento erroneamente impugnato.
Data
mercoledì 15 aprile 2009
Valuta questa Pagina stampa