Indici della Rassegna
Titolo
Riferimenti Giurisprudenziali
Consiglio di Stato, Scz. V, sent. 7 aprile 2009 n. 2148
Riferimenti normativi
-L. 127/1997
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali
- Corte di Cassazione, Sez. Ili, sent. 2 marzo 2007 n. 4962
Testo
1 quesito sottoposto alla Suprema Corte concerne l'applicabilità dell'istituto della responsabilità oggettiva da cose in custodia anche agli Enti che gestiscono beni demaniali di grandi dimensioni. Si sta facendo breccia l'orientamento secondo cui l'art. 2051 ce. è applicabile alle insidie su strade pubbliche, salvo che l'effettivo, continuo ed efficace controllo sulla strada da parte della Pubblica Amministrazione sia risultato oggettivamente impossibile in ragione della notevole estensione di essa e del suo uso generale da parte di terzi, ipotesi, quest'ultima, che farebbe cadere il presupposto di applicabilità dell'art. 2051 ce. e comporterebbe l'applicazione - residuale - dell'art. 2043 ce.
LA NORMATIVA Art. 2043 ce.
Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Art. 2051 ce
Danno cagionato da cose in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La soluzione accolta dalla Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sezione terza, 7 marzo 2007, n. 4962). La terza Sezione utilizza per la decisione quanto già statuito dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 15671999) e da un precedente e recente arresto della stessa Cassazione (Sent. n. 15383/2006).
Il contenuto della Sentenza in esame:
- La norma speciale sulla responsabilità per custodia si applica tanto ai soggetti privati, quanto a quelli pubblici;
- L'art. 2051
deve essere
inquadrato
nell'ambito
della respon-
s a b i 1 i t Ã
oggettiva.
Da tale
impostazione deriva, un alleggerimento deìVonus probandi in capo all'attore nella fattispecie di respon-
coKilìtò r\CTCre*ttì\ra av
JUU111U1 U^^^UIVU V-/V (111. â \J~-L v^.^. ,
rispetto alla fattispecie di generica responsablità ex art. 2043 ce. Nella prima, sarà sufficiente dimo-stare l'esistenza del rapporto soggetto-cosa-danno, la prova liberatoria sarà più gravosa per il danneggiato, nella seconda bisognerà allegare la colpa del danneggiante, che non dovrà superare alcuna presunzione di responsabilità .
Tale interpretazione non cozza contro i principi generali dell'illecito civile: infatti, consente al danneggiato di provare l'esistenza del caso fortuito come causa di esonero da responsabilità .
11 dovere-potere di custodia discende da una situazione di disponibilità sia di diritto che di fatto e non può essere escluso in base a valutazioni astratte.
Spetta al giudice l'indagine in concreto su circostanze che conducano all'esigibilità del dovere predetto.il giudice deve eseguire tale accertamento in relazione alla quantità del bene in custodia, senza creare situazioni di vantaggio per il danneggiante e tenendo conto del fatto che la norma di cui all'art. 2051 e. e pone un rilevante onere della prova a carico del responsabile. I Comuni metropolitani si avvalgono dell'ausilio dei municipi, dotati di autarchia.
Data
mercoledì 15 aprile 2009
Valuta questa Pagina stampa