Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
AFFIDAMENTO DEL PRIVATO PER EFFETTO DEL DECORSO DEL TEMPO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Campania, Sez. IV, sent. 5 maggio 2009 n. 2357
Testo
Il quesito sottoposto al Tar Campania concerne l’applicabilità del principio giurisprudenziale dell’ affidamento del privato, ad una fattispecie di abusivismo edilizio, tutte le volte in cui dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza decorra un lungo lasso di tempo, tale da ingenera una posizione di affidamento nel privato.
La mera decorrenza del tempo rende lecita l’azione volta a reprimere l’interesse pubblico a favore dell’interesse privato.

La soluzione accolta dal Tar Campania (Tar Campania, Sezione IV, sent. 05.05.09 n. 2357).
La quarta Sezione del Tar Campania, con la sentenza in epigrafe, reputa di poter accoglire il ricorso e per l’effetto annullare l’impugnata disposizione dirigenziale N.62 del 7 febbraio 2008.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, la repressione dell’abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al ripristino dei luoghi. Sull’amministrazione grava l’onere di dare una congrua motivazione, che avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (C.d.S., Sez. V, 04/03/2008, n 883).

Il contenuto della Sentenza in esame:
- Quando oggetto del giudizio è la contestata modifica della destinazione d’uso del manufatto (e non la modifica dell’altezza del solaio di copertura), l’accertamento peritale compiuto nel giudizio civile si dimostra del tutto irrilevante;
- Nella fattispecie in esame, l’impugnato ordine di demolizione del 7 febbraio 2008 si fonda su un accertamento della Polizia Municipale compiuto il 31luglio 1987, per cui è evidente che, in applicazione del su indicato principio giurisprudenziale, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare una congrua motivazione sulle ragioni di pubblico interesse destinate a sorreggere l’adozione della misura demolitoria
- In tali casi, infatti, assume rilievo l’affidamento determinato nella parte privata, la quale ben avrebbe potuto chiedere di usufruire- laddove l’ordinanza di demolizione fosse stata emanata nell’immediatezza dell’accertamento- delle sopravvenute disposizioni normative del 1994 e del 2003 per la sanatoria delle violazioni edilizie.


Autore
Dott.ssa Mercedes Peroni
Data
venerdì 15 maggio 2009
 
Valuta questa Pagina
stampa