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Indici della Rassegna

Titolo
NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Cassazione Penale Sez.IV- Sent. n. 23090 del 10 giugno 2008
Testo
Il R.U.P., il progettista ed il direttore dei lavori non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori ex art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. N. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza, ma devono essere destinatari di incarichi specifici e forniti di delega.

Il quesito sottoposto alla Corte di Cassazione Penale concerne la permanenza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro, sulla figura del committente ( datore di lavoro) anche quando sia stato nominato un responsabile dei lavori.

La normativa
Art 89 comma 1 lettera c) del D.Lg. n. 81/2008
“Il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera . Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successiva modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”.

La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sent. 10.06.08 n. 23090).
La quarta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, reputa di non poter condividere l’ordine argomentativo del Tribunale, in quanto, il Giudice di primo grado, nell’escludere che il committente possa essere chiamato a rispondere per le violazioni poste in essere dall’appaltatore nell’ambito della propria organizzazione dei lavori e delle persone che lo affiancano nella gestione e organizzazione delle misure di sicurezza, è incorso in una erronea interpretazione dell’impianto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 (così) come modificato dal Decreto Legislativo 528 del 1999); assimilando il responsabile dei lavori all’appaltatore, trascurando di considerare che il legislatore ha costituito due figure autonome, di cui la prima “eventuale”. La Suprema Corte ha avuto modo, altresì, di ribadire che il committente costituisce “il perno” intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri ( Cass. Sez. 3, 07.07.2003, n. 28774 Szulin).

Il contenuto della Sentenza in esame:
- E’ consolidato il principio secondo il quale il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro ( Cass. Sez. 3. 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882,Bellini, conf. Sez. , 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatati).
- La nomina di un responsabile dei lavori deve essere accompagnata imprescindibilmente da un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui è connessa, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.
- Le condizioni richieste per l’esonero del datore di lavoro (committente) dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, sono: nomina di un responsabile dei lavori, tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservare in materia di sicurezza del lavoro e l’estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti.

Autore
Dott.ssa Mercedes Peroni
Data
venerdì 15 maggio 2009
 
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