Indici della Rassegna
Titolo
ATTIVITAâ COMMERCIALI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 5 maggio 2009 n. 2808
Riferimenti normativi:
L. 287/1991 â L. 248/2006
Testo
Il Comune non può porre nessun vincolo numerico per lâapertura di un bar.
Lâart. 3 della L. 248/2006 ha, con il nuovo sistema delle liberalizzazioni, eliminato il rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.
La normativa in esame si applica sia alla disciplina generale del commercio, sia al settore della somministrazione delle bevande tenuto conto della ratio della liberalizzazione del mercato e della promozione della concorrenza e della chiara enunciazione dellâart. 3 comma 1 che parla espressamente di attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande.
Su tale aspetto è intervenuta recentemente lâAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha evidenziato la necessità di ricomprendere nellâipotesi cui alla L. 248/2006 anche le attività di somministrazione, la cui esclusione rappresenterebbe un chiaro ostacolo normativo al corretto funzionamento del mercato.
Lâintroduzione di una programmazione degli insediamenti commerciali basata su limitazioni quantitative predeterminate si esprime in una ingiustificata pianificazione quantitativa dellâofferta, in contrasto con gli interessi generali.
La L. 248/2006 attribuiva alle Regioni ed agli Enti Locali lâadeguamento delle proprie prescrizioni alla disposizione nazionale entro lâ01/01/2007.
Un regolamento comunale che introduce delle limitazioni riferite a quote di mercato predefinite è contrastante con la normativa statale in area concernente la libera concorrenza.
Lâintroduzione del decreto Bersani rivolto a rimuovere limitazioni allâaccesso al mercato sia sotto lâaspetto soggettivo, che in riferimento alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi, sia ancora relativo alla modalità di esercizio dellâattività , si inserisce nel procedimento di modernizzazione del commercio, allo scopo di rimuovere qualsiasi contrasto della disciplina di settore con la libera concorrenza.
Alla luce di quanto riportato, possibili limitazioni allâapertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non riferiti su quote di mercato predefinite o calcolate su volume delle vendite.
I principi generali presenti nel nostro ordinamento precludono ai pubblici poteri di interferire sul libero gioco della concorrenza, non potendo stabilire inderogabilmente il numero degli esercizi da determinare in una particolare area.
La libera concorrenza preclude alle Amministrazioni di adottare misure che possano incidere sullâequilibrio tra domanda ed offerta che deve determinarsi in base alle regole del mercato.
Sulla base del ragionamento proposto è illegittimo qualsiasi provvedimento dellâEnte Locale con il quale si indica il numero di pubblici esercizi per un ceto numero di residenti essendo tale indicazione nientâaltro che lâindividuazione di una quota di mercato predefinita.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 15 maggio 2009
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