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Indici della Rassegna

Titolo
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 5 maggio 2009 n. 2808 Riferimenti normativi: L. 287/1991 – L. 248/2006
Testo
Il Comune non può porre nessun vincolo numerico per l’apertura di un bar.
L’art. 3 della L. 248/2006 ha, con il nuovo sistema delle liberalizzazioni, eliminato il rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.
La normativa in esame si applica sia alla disciplina generale del commercio, sia al settore della somministrazione delle bevande tenuto conto della ratio della liberalizzazione del mercato e della promozione della concorrenza e della chiara enunciazione dell’art. 3 comma 1 che parla espressamente di attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande.
Su tale aspetto è intervenuta recentemente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha evidenziato la necessità di ricomprendere nell’ipotesi cui alla L. 248/2006 anche le attività di somministrazione, la cui esclusione rappresenterebbe un chiaro ostacolo normativo al corretto funzionamento del mercato.
L’introduzione di una programmazione degli insediamenti commerciali basata su limitazioni quantitative predeterminate si esprime in una ingiustificata pianificazione quantitativa dell’offerta, in contrasto con gli interessi generali.
La L. 248/2006 attribuiva alle Regioni ed agli Enti Locali l’adeguamento delle proprie prescrizioni alla disposizione nazionale entro l’01/01/2007.
Un regolamento comunale che introduce delle limitazioni riferite a quote di mercato predefinite è contrastante con la normativa statale in area concernente la libera concorrenza.
L’introduzione del decreto Bersani rivolto a rimuovere limitazioni all’accesso al mercato sia sotto l’aspetto soggettivo, che in riferimento alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi, sia ancora relativo alla modalità di esercizio dell’attività, si inserisce nel procedimento di modernizzazione del commercio, allo scopo di rimuovere qualsiasi contrasto della disciplina di settore con la libera concorrenza.
Alla luce di quanto riportato, possibili limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non riferiti su quote di mercato predefinite o calcolate su volume delle vendite.
I principi generali presenti nel nostro ordinamento precludono ai pubblici poteri di interferire sul libero gioco della concorrenza, non potendo stabilire inderogabilmente il numero degli esercizi da determinare in una particolare area.
La libera concorrenza preclude alle Amministrazioni di adottare misure che possano incidere sull’equilibrio tra domanda ed offerta che deve determinarsi in base alle regole del mercato.
Sulla base del ragionamento proposto è illegittimo qualsiasi provvedimento dell’Ente Locale con il quale si indica il numero di pubblici esercizi per un ceto numero di residenti essendo tale indicazione nient’altro che l’individuazione di una quota di mercato predefinita.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 15 maggio 2009
 
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