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Indici della Rassegna

Titolo
TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 07 maggio 2009 n. 2824;
Testo
La giurisprudenza amministrativa in ripetuti arresti – premessa la non riconducibilità del trasferimento per incompatibilità ambientale all’esercizio della potestà disciplinare – ha individuato le condizioni e presupposti in cui esso può intervenire e che si identificano:
- in fatti e/o comportamenti anche nella vita privata che violino i principi dell’onore e del decoro e che per la loro risonanza ledano il prestigio e l’immagine esterna dell’ufficio;
- in una condotta all’interno dell’ufficio che nella sua sistematicità e reiterazione pregiudichi ogni ulteriore proficua permanenza nella sede;
- in situazioni di conflittualità palesi e/o latenti con l’ambiente di lavoro, che pregiudichino ogni ulteriore proficua utilizzazione del dipendente nella sede di assegnazione, anche per il pregiudizio che ciò arreca alla funzionalità dell’ufficio.
In siffatte ipotesi la natura ampiamente discrezionale dell’atto cui si collega l’allontanamento dall’ufficio impone all’Amministrazione un’adeguata e congrua motivazione sull’esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza nella sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità e prestigio dell’ufficio, sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la condotta tenuta dal dipendente.
Il TAR, nel disporre l’annullamento del trasferimento, ha correttamente posto in rilievo che, con riguardo a siffatte evenienze, nulla si rinviene nelle motivazioni del provvedimento impugnato, che fa richiamo ad un singolo comportamento in servizio dell’odierno appellato (negligenza nell’uso dell’arma di ordinanza) – poi sanzionato con la misura disciplinare della riduzione dello stipendio di 5/30 per una mensilità – per di più circoscritto nei suoi effetti all’interno della struttura di applicazione (motovedetta in navigazione in mare aperto), senza riflessi sull’immagine esterna dell’ufficio e tantomeno introduttivo di una stabile compromissione dei rapporti con gli altri dipendenti addetti al servizio.
In tale contesto non ricorrono le condizioni che possano giustificare l’allontanamento dalla sede per incompatibilità ambientale, istituto che, come in precedenza posto in rilievo, rinviene la sua “ratio” in esigenze di garanzia del buon andamento e della stessa immagine esterna dell’ufficio complessivamente considerato, che verrebbero ad essere compromessi dalla presenza nella sede del destinatario del trasferimento, restando precluso ogni suo proficuo utilizzo nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ufficio stesso. Soccorre, invece, in presenza di una singola violazione degli obblighi di servizio, l’esercizio della potestà disciplinare che, in funzione afflittiva e di emenda, è garante e ripristinatoria del corretto adempimento dei compiti di istituto.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 15 maggio 2009
 
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