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Indici della Rassegna

Titolo
Festività ricadenti di domenica - Retribuibilità
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare 21 marzo 2003)
Testo

? Il quesito
E’ legittimo il pagamento, ai pubblici dipendenti, di un compenso aggiuntivo - corrispondente all’aliquota giornaliera – per le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica ?

? La risposta
Nel corso degli ultimi anni molti pubblici dipendenti hanno chiesto di vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione di un compenso aggiuntivo per le festività coincidenti con la domenica.
La ragione della rivendicazione trova motivazione in alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 11117/95, n. 12731/98 e n. 9206/2000) che sembrano asserire l’applicabilità dell’art. 5 della L. 260/49 a tutti i lavoratori retribuiti in maniera fissa, senza distinzione tra operai ed impiegati.
La ratio della norma viene individuata nel fatto che, ove la suddetta festività non coincidesse con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di recupero, ovvero il lavoratore si troverebbe privato del godimento di una ulteriore giornata di esenzione dal lavoro.
Da qui la richiesta di un trattamento economico sostitutivo del godimento del mancato riposo.
L’importanza della materia e la necessità di dare, comunque, una risposta ha “costretto” il Dipartimento della Funzione Pubblica, sentita l’Avvocatura dello Stato, ad inviare, con la circolare evidenziata in premessa, a tutte le Amministrazioni, una nota chiarificatrice da cui è dato evincere che il trattamento rivendicato dai dipendenti, seppur giustificato dal fatto che, in caso di coincidenza della giornata festiva con quella domenicale, il lavoratore sarebbe privato del godimento di una ulteriore giornata di esenzione dalla prestazione lavorativa, è, però, inapplicabile, per evidente illogicità, ai lavoratori a retribuzione fissa, per i quali non sembra avere alcuna rilevanza l’aleatoria coincidenza della festività con la domenica.

“Ai dipendenti pubblici (conclude la nota del Dipartimento) si applica, solamente il primo comma dell’art.5 della L. 260/49 con la conseguente spettanza della sola normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio".
Deve, pertanto, escludersi la possibilità che si possa riconoscere il compenso aggiuntivo per le festività nazionali ricadenti di domenica.
Il maggior favore della disciplina verso i salariati può ricondursi - sostiene l’Avvocatura dello Stato - ad una sorta di compensazione della maggiore penosità del lavoro affidato ai salariati.

Autore
Renzo Graziotti
Data
venerdì 11 giugno 2004
 
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