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Testo
DIVIETO TERZO MANDATO AI SINDACI E PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dal punto di vista strettamente giuridico, le disposizioni sul limite di mandati limitano il diritto di elettorato, non solo passivo, ma anche attivo, perché privano i cittadini della possibilità di scegliere, per l’amministrazione della propria comunità, il sindaco o il presidente di provincia, che essi ritengono più idoneo. Il contrasto con questo principio, di rango costituzionale, si accentua particolarmente in un sistema di democrazia maggioritaria, quale ormai si è da noi consolidato. Infatti, in un tale sistema, debbono essere i cittadini, attraverso il solo giudizio dell’operato degli amministratori, a decidere in piena libertà, se “mandare a casa”, oppure confermare nell’ufficio, gli amministratori alla scadenza del loro mandato.
L’esigenza di trovare validi contrappesi al sistema di elezione diretta di sindaci e presidenti di provincia trova oggi una risposta, più che nella limitazione per legge del numero dei mandati, nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare degli enti: in tale sede, infatti, si possono adottare soluzioni di riequilibrio dei poteri tra Sindaci, Presidenti delle Province, Giunte e Consigli, di rafforzamento delle garanzie dei consigli e delle minoranze consiliari e degli strumenti di trasparenza e di partecipazione popolare (come d’altronde è previsto nell’ordinamento delle autonomie locali, già a partire dalla legge 265 del 2000).
Dal punto di vista strettamente funzionale, il limite di mandati, soprattutto durante il secondo mandato, può rappresentare un serio ostacolo alla realizzazione dei programmi amministrativi, poiché deresponsabilizza i sindaci e i presidenti di provincia e li spinge spesso alla realizzazione di obiettivi di breve respiro o alla ricerca spasmodica di un’altra collocazione istituzionale. In tale contesto, il limite si pone in contrasto con il principio del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

NOMINA DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 29 aprile 2009 n. 2738
E’ illegittima la commissione di una gara di appalto nel caso in cui, in violazione dell’art. 84, 10° comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), i suoi componenti siano stati nominati prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
PUBBLICO IMPIEGO: ILLEGITTIMO IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO SOLTANTO SUL BOLLETTINO REGIONALE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sezione V, sent. 1° aprile 2009, n. 2077
In materia di pubblico impiego, è illegittimo il bando di concorso che sia stato pubblicato unicamente sul bollettino ufficiale della Regione che lo bandisce, e non anche (sia pure soltanto nella forma dell'avviso) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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Data
venerdì 15 maggio 2009
 
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