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Indici della Rassegna

Titolo
RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE USURPATIVA
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sez. I, sent. 8 maggio 2009 n. 10588 Riferimenti normativi: - L. 2359/1865
Testo
Non sono risarcibili i danni derivanti dalla diminuzione di valore della parte residua di un terreno sottoposto alla procedura espropriativa.

Il risarcimento del danno provocato da un’occupazione usurpativa è configurabile solo qualora esista una rapporto immediato e diretto tra l’ablazione del terreno ed il danno.
Tale situazione non è configurabile qualora il deprezzamento della parte residua dell’area sia dovuta a limitazione della proprietà di ordine generale e, pertanto, in grado di applicarsi a qualsiasi bene che si trovi in una posizione di vicinanza con l’opera pubblica costruita.
In quest’ultima ipotesi, poiché manca quel nesso causale tra l’opera ed il danno, il proprietario della parte rimanente non espropriata non avrà diritto ad alcun risarcimento.
Nello specifico, la edificazione di alcuni fabbricati costruiti su un terreno espropriato e realizzati nel pieno rispetto delle norme tecniche e secondo i precetti urbanistici vigenti non può essere considerata come fattore di deprezzamento dell’area limitrofa non soggetta alla procedura ablativa.

La perdita di valore dell’area non può essere considerata quale elemento risarcibile ostandovi qualsiasi conseguenza diretta con l’attività procedimentale.
L’ipotesi in esame è completamente estranea da quella cui all’art. 40 L. 2359/1865, la quale si riferisce ai casi di espropriazione parziale.
Qualora il procedimento presenti delle irregolarità tali da renderlo non conforme alla legislazione vigente, come nell’ipotesi di occupazione usurpativa, si configura un fatto dannoso, che legittima la richiesta di risarcimento del danno derivante al terreno residuo dall’illecito procedimento.
Tale danno sarà costituito dalla diminuzione del valore attuale del terreno quale conseguenza dell’evento dannoso medesimo.
In quest’ ottica risulta risarcibile anche il danno determinato dal pericolo ambientale comprensivo del pregiudizio patrimoniale arrecato ai beni componenti lo stato dei luoghi.
Tale danno che ha carattere immateriale, è risarcibile laddove il privato riesca a provare che tale danno si è concretizzato in riferimento al fondo residuo, non essendo sufficiente un richiamo generico al deturpamento ambientale, poiché è indispensabile dimostrare che il pregiudizio si sia verificato in riferimento a quel singolo bene e non alla generalità di quelli presenti nella zona.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 15 giugno 2009
 
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