Indici della Rassegna
Titolo
RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE USURPATIVA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. I, sent. 8 maggio 2009 n. 10588
Riferimenti normativi:
- L. 2359/1865
Testo
Non sono risarcibili i danni derivanti dalla diminuzione di valore della parte residua di un terreno sottoposto alla procedura espropriativa.
Il risarcimento del danno provocato da unâoccupazione usurpativa è configurabile solo qualora esista una rapporto immediato e diretto tra lâablazione del terreno ed il danno.
Tale situazione non è configurabile qualora il deprezzamento della parte residua dellâarea sia dovuta a limitazione della proprietà di ordine generale e, pertanto, in grado di applicarsi a qualsiasi bene che si trovi in una posizione di vicinanza con lâopera pubblica costruita.
In questâultima ipotesi, poiché manca quel nesso causale tra lâopera ed il danno, il proprietario della parte rimanente non espropriata non avrà diritto ad alcun risarcimento.
Nello specifico, la edificazione di alcuni fabbricati costruiti su un terreno espropriato e realizzati nel pieno rispetto delle norme tecniche e secondo i precetti urbanistici vigenti non può essere considerata come fattore di deprezzamento dellâarea limitrofa non soggetta alla procedura ablativa.
La perdita di valore dellâarea non può essere considerata quale elemento risarcibile ostandovi qualsiasi conseguenza diretta con lâattività procedimentale.
Lâipotesi in esame è completamente estranea da quella cui allâart. 40 L. 2359/1865, la quale si riferisce ai casi di espropriazione parziale.
Qualora il procedimento presenti delle irregolarità tali da renderlo non conforme alla legislazione vigente, come nellâipotesi di occupazione usurpativa, si configura un fatto dannoso, che legittima la richiesta di risarcimento del danno derivante al terreno residuo dallâillecito procedimento.
Tale danno sarà costituito dalla diminuzione del valore attuale del terreno quale conseguenza dellâevento dannoso medesimo.
In questâ ottica risulta risarcibile anche il danno determinato dal pericolo ambientale comprensivo del pregiudizio patrimoniale arrecato ai beni componenti lo stato dei luoghi.
Tale danno che ha carattere immateriale, è risarcibile laddove il privato riesca a provare che tale danno si è concretizzato in riferimento al fondo residuo, non essendo sufficiente un richiamo generico al deturpamento ambientale, poiché è indispensabile dimostrare che il pregiudizio si sia verificato in riferimento a quel singolo bene e non alla generalità di quelli presenti nella zona.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 15 giugno 2009
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