Indici della Rassegna
Titolo
NULLA OSTA PAESAGGISTICO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana, Sez. III, sent. 3 giugno 2009 n. 946
Testo
1. AVVISO DELLâAVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO
Il ricorso ha per oggetto la mancata comunicazione dellâavvio del procedimento di annullamento ministeriale dellâautorizzazione paesaggistica.
In ordine alla questione giuridica sollevata il Collegio è ben a conoscenza di un determinato orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente lâobbligo dellâAutorità statale di dare comunicazione allâinteressato del procedimento preordinato allâannullamento del nulla â osta paesaggistico.
Ciò nonostante lâomissione di tale formalità , in alcune ipotesi, non vizia il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.
Poiché lâobbligo di comunicazione di avvio del procedimento è strumentale ad esigenze di partecipazione allâazione amministrativa in modo che il privato sia in grado di interloquire con la P.A., appare ragionevole escludere la sussistenza di un obbligo di comunicazione ex art. 7 della legge n.241/90, ogni volta in cui il privato è stato, comunque, in concreto messo in condizione di prospettare fatti, documenti, memorie ed interpretazioni delle quali lâamministrazione deve tener conto in sede di emanazione dellâatto conclusivo.
Nella fattispecie allâesame dei giudici amministrativi, lâautorizzazione paesaggistica comunale recante una serie di prescrizione era stata portata a conoscenza dellâinteressato e in particolare il Comune nel rilasciare, con apposito provvedimento lâautorizzazione ex art.7 della legge n.1497/39 ha avuto modo di precisare (nella parte del "dispone") che gli effetti, per così dire, benefici del nulla-osta si sarebbero prodotti solo "dopo la comunicazione da parte della Soprintendenza ai B.C.A che non ricorrono i motivi di illegittimità idonei a proporre lâannullamento del presente atto".
Questo sta a significare che in pratica vi è stata un fase in cui gli interessati potevano far pervenire allâAutorità statale le osservazioni e i contributi ritenuti utili alla definizione della vicenda e se così è, il non aver effettuato la comunicazione di che trattasi non costituisce un vizio di legittimità del procedimento stesso, proprio perché in realtà non si ravvisa, nel caso allâesame, la lesione dellâinteresse che la normativa di cui agli artt.7 e ss della legge n.241/90 ha inteso proteggere.
In sostanza nella specie sono state fornite agli interessati dati e notizie circa lâinoltro della rilasciata autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza aventi in pratica valore equipollente della comunicazione ex art. 7 e tanto è sufficiente a mandare esente dal vizio dedotto il procedimento di cui al ricorso.
2. RIESAME DELLE VALUTAZIONI TECNICO â DISCREZIONALI GIAâ COMPIUTE DAL SOGGETTO DELEGATO AL RILASCIO DELLâAUTORIZZAZIONE
La giurisprudenza ha indubitamente affermato più volte il principio per cui il potere di annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico non deve comportare un riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali già compiute dal soggetto delegato al rilascio dellâautorizzazione, ma vanno qui pur richiamati altri principi giurisprudenziali di "bilanciamento" di detta regola che nella fattispecie trovano puntuale applicazione.
Invero, lâAd. Plenaria del Consiglio di Stato nella fondamentale sentenza n.9/2001 ha ricordato come lâAutorità che rilascia lâautorizzazione paesaggistica (nella specie il Comune) deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere in relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi e verificare se lâintervento edilizio comporti una compromissione dellâarea protetta, di guisa che la mancata valutazione di tali interessi e delle circostanze di fatto ovvero una motivazione non adeguata comportano lâillegittimità dellâautorizzazione paesaggistica per eccesso di potere.
Così, proseguendo nellâexcursus giurisprudenziale, i provvedimenti in materia paesaggistica, anche di contenuto autorizzatorio devono essere congruamente motivati, sia in considerazione del valore primario da preservare sia in applicazione dellâobbligo generalizzato di motivazione di cui allâart. 3 della legge n. 241/90, di talchè deve considerarsi illegittimo il provvedimento di autorizzazione paesistica dal quale non emerge lâavvenuta analisi di compatibilità dellâintervento edilizio con la tutela del vincolo dal quale lâautorizzazione non può derogare.
Deve pure convenirsi sul fatto che lâannullamento ministeriale ben può essere basato sul difetto di motivazione dellâatto oggetto di controllo ed inoltre che il controllo di legittimità esercitato dallâAutorità statale può e deve riguardare tutti i possibili vizi sintomatici dellâeccesso di potere.
Orbene, il decreto del Sovrintendente qui in contestazione, per come articolato, si rivela conforme ai criteri e principi giurisprudenziali sopra passati in rassegna, dal momento che con esso la predetta Autorità ha rilevato che il provvedimento sindacale è da ritenersi viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e tanto con riferimento al fatto che lâAmministrazione comunale si è limitata in sede di formazione e rilascio dellâautorizzazione a dare atto che lâopera oggetto di condono è compatibile con lâambiente circostante, senza spiegare in concreto le ragioni di tale valutazione.
Sempre nellâambito dellâaccertamento dei vizi di legittimità della rilasciata autorizzazione comunale si muovono poi le osservazioni in concreto effettuate dalla Soprintendenza circa la non compatibilità paesaggistica dellâopera de qua, allorquando (come riportato nella parte narrativa del provvedimento impugnato) si fa osservare che "lâintervento abusivo ha comportato lâinserimento disorganico nellâambiente , caratterizzato da una fitta vegetazione, di volumi che per caratteri costruttivi e tipologici, risultano non conciliabili con le caratteristiche paesaggistiche del luogo".
Autore
Dott.ri R. Bongarzone e M. Dolfi
Data
lunedì 15 giugno 2009
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