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Indici della Rassegna

Titolo
NULLA OSTA PAESAGGISTICO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Toscana, Sez. III, sent. 3 giugno 2009 n. 946
Testo
1. AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO
Il ricorso ha per oggetto la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica.
In ordine alla questione giuridica sollevata il Collegio è ben a conoscenza di un determinato orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente l’obbligo dell’Autorità statale di dare comunicazione all’interessato del procedimento preordinato all’annullamento del nulla – osta paesaggistico.
Ciò nonostante l’omissione di tale formalità, in alcune ipotesi, non vizia il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.
Poiché l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è strumentale ad esigenze di partecipazione all’azione amministrativa in modo che il privato sia in grado di interloquire con la P.A., appare ragionevole escludere la sussistenza di un obbligo di comunicazione ex art. 7 della legge n.241/90, ogni volta in cui il privato è stato, comunque, in concreto messo in condizione di prospettare fatti, documenti, memorie ed interpretazioni delle quali l’amministrazione deve tener conto in sede di emanazione dell’atto conclusivo.
Nella fattispecie all’esame dei giudici amministrativi, l’autorizzazione paesaggistica comunale recante una serie di prescrizione era stata portata a conoscenza dell’interessato e in particolare il Comune nel rilasciare, con apposito provvedimento l’autorizzazione ex art.7 della legge n.1497/39 ha avuto modo di precisare (nella parte del "dispone") che gli effetti, per così dire, benefici del nulla-osta si sarebbero prodotti solo "dopo la comunicazione da parte della Soprintendenza ai B.C.A che non ricorrono i motivi di illegittimità idonei a proporre l’annullamento del presente atto".
Questo sta a significare che in pratica vi è stata un fase in cui gli interessati potevano far pervenire all’Autorità statale le osservazioni e i contributi ritenuti utili alla definizione della vicenda e se così è, il non aver effettuato la comunicazione di che trattasi non costituisce un vizio di legittimità del procedimento stesso, proprio perché in realtà non si ravvisa, nel caso all’esame, la lesione dell’interesse che la normativa di cui agli artt.7 e ss della legge n.241/90 ha inteso proteggere.
In sostanza nella specie sono state fornite agli interessati dati e notizie circa l’inoltro della rilasciata autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza aventi in pratica valore equipollente della comunicazione ex art. 7 e tanto è sufficiente a mandare esente dal vizio dedotto il procedimento di cui al ricorso.
2. RIESAME DELLE VALUTAZIONI TECNICO – DISCREZIONALI GIA’ COMPIUTE DAL SOGGETTO DELEGATO AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
La giurisprudenza ha indubitamente affermato più volte il principio per cui il potere di annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico non deve comportare un riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali già compiute dal soggetto delegato al rilascio dell’autorizzazione, ma vanno qui pur richiamati altri principi giurisprudenziali di "bilanciamento" di detta regola che nella fattispecie trovano puntuale applicazione.
Invero, l’Ad. Plenaria del Consiglio di Stato nella fondamentale sentenza n.9/2001 ha ricordato come l’Autorità che rilascia l’autorizzazione paesaggistica (nella specie il Comune) deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere in relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi e verificare se l’intervento edilizio comporti una compromissione dell’area protetta, di guisa che la mancata valutazione di tali interessi e delle circostanze di fatto ovvero una motivazione non adeguata comportano l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica per eccesso di potere.
Così, proseguendo nell’excursus giurisprudenziale, i provvedimenti in materia paesaggistica, anche di contenuto autorizzatorio devono essere congruamente motivati, sia in considerazione del valore primario da preservare sia in applicazione dell’obbligo generalizzato di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/90, di talchè deve considerarsi illegittimo il provvedimento di autorizzazione paesistica dal quale non emerge l’avvenuta analisi di compatibilità dell’intervento edilizio con la tutela del vincolo dal quale l’autorizzazione non può derogare.
Deve pure convenirsi sul fatto che l’annullamento ministeriale ben può essere basato sul difetto di motivazione dell’atto oggetto di controllo ed inoltre che il controllo di legittimità esercitato dall’Autorità statale può e deve riguardare tutti i possibili vizi sintomatici dell’eccesso di potere.
Orbene, il decreto del Sovrintendente qui in contestazione, per come articolato, si rivela conforme ai criteri e principi giurisprudenziali sopra passati in rassegna, dal momento che con esso la predetta Autorità ha rilevato che il provvedimento sindacale è da ritenersi viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e tanto con riferimento al fatto che l’Amministrazione comunale si è limitata in sede di formazione e rilascio dell’autorizzazione a dare atto che l’opera oggetto di condono è compatibile con l’ambiente circostante, senza spiegare in concreto le ragioni di tale valutazione.
Sempre nell’ambito dell’accertamento dei vizi di legittimità della rilasciata autorizzazione comunale si muovono poi le osservazioni in concreto effettuate dalla Soprintendenza circa la non compatibilità paesaggistica dell’opera de qua, allorquando (come riportato nella parte narrativa del provvedimento impugnato) si fa osservare che "l’intervento abusivo ha comportato l’inserimento disorganico nell’ambiente , caratterizzato da una fitta vegetazione, di volumi che per caratteri costruttivi e tipologici, risultano non conciliabili con le caratteristiche paesaggistiche del luogo".
Autore
Dott.ri R. Bongarzone e M. Dolfi
Data
lunedì 15 giugno 2009
 
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