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Indici della Rassegna

Titolo
LA RESPONSABILITA’ PER DANNI DA BENI DI PROPRIETA’ DELLA P.A.: NON HA PIU’ SENSO PARLARE DI INSIDIA O TRABOCCHETTO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sez. III, sent. 9 aprile 2009, n. 8692
Testo
La Pubblica Amministrazione deve sottostare alle regole di qualsiasi altro soggetto. Quindi, palando di responsabilità civile, anche nel caso in cui non sia applicabile il criterio di responsabilità oggettiva previsto dall’art.2051 c.c. e trovi invece applicazione la norma generica dell’art. 2043 c.c., il fatto che la responsabilità sia della Pubblica Amministrazione.
In particolare, non esiste alcuna norma che limiti alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto la responsabilità della Pubblica Amministrazione.

La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione Civile (Cassazione Civile,Sezione III, sent. 09.04.2009 n. 8692).
La terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, reputa che in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all’art.2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto.

Il contenuto della Sentenza in esame:
. secondo i principi che governano l’illecito acquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo a configurare i comportamento colposo della P.A. ;
. incomberà alla P.A. dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità;
. accertata l’esistenza di un’insidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’Ente nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta all’attore dimostrare l’inerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo.
Autore
Dott.ssa Mercedes Peroni
Data
lunedì 15 giugno 2009
 
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