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Titolo
LA RESPONSABILITAâ PER DANNI DA BENI DI PROPRIETAâ DELLA P.A.: NON HA PIUâ SENSO PARLARE DI INSIDIA O TRABOCCHETTO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. III, sent. 9 aprile 2009, n. 8692
Testo
La Pubblica Amministrazione deve sottostare alle regole di qualsiasi altro soggetto. Quindi, palando di responsabilità civile, anche nel caso in cui non sia applicabile il criterio di responsabilità oggettiva previsto dallâart.2051 c.c. e trovi invece applicazione la norma generica dellâart. 2043 c.c., il fatto che la responsabilità sia della Pubblica Amministrazione.
In particolare, non esiste alcuna norma che limiti alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto la responsabilità della Pubblica Amministrazione.
La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione Civile (Cassazione Civile,Sezione III, sent. 09.04.2009 n. 8692).
La terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, reputa che in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui allâart.2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto lâimpossibilità dellâeffettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, lâente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dallâutente, secondo la regola generale dellâart. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di unâinsidia o di un trabocchetto.
Il contenuto della Sentenza in esame:
. secondo i principi che governano lâillecito acquiliano, graverà sul danneggiato lâonere della prova dellâanomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo a configurare i comportamento colposo della P.A. ;
. incomberà alla P.A. dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità ;
. accertata lâesistenza di unâinsidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dellâaffermazione della responsabilità dellâEnte nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta allâattore dimostrare lâinerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo.
Autore
Dott.ssa Mercedes Peroni
Data
lunedì 15 giugno 2009
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