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Testo
CRITERI E MODALITÀ PER LA EROGAZIONE DEL PRIMO RIMBORSO AI COMUNI, ANNO 2009, DELL'ICI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE.
Riferimenti Normativi:
- Ministero, dell’Interno, Decreto 8 giugno 2009 (in G.U. n. 135 del 13 giugno 2009)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, in base al quale, a decorrere dal 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 93/2008, nella parte in cui prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto;
Vista l'intesa sancita nella seduta del 3 giugno 2009 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visti i dati finanziari, relativi al gettito riscosso dai comuni per l'anno 2007 a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, contenuti nei certificati di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Entro il 15 giugno 2009, sono erogati ai comuni rimborsi in misura pari al 50% dell'importo attestato con i certificati resi in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008, quale gettito riscosso a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l'anno 2007.
2. I rimborsi di cui al comma 1 costituiscono anticipazione, per l'anno 2009, della compensazione per i minori introiti correlati all'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Per i comuni i quali, in base alla propria autonomia regolamentare, abbiano escluso, per il solo anno 2007, l'applicazione dell'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il rimborso a titolo di anticipazione per l'anno 2009 viene erogato in misura pari al 50% dell'importo certificato quale minore introito per l'anno 2008 in base al decreto del Ministero dell'interno del 1° aprile 2009, purchè la certificazione sia già acquisita dal Ministero dell'interno, all'atto del pagamento.
Art. 2.
Le somme da rimborsare, a titolo di anticipazione per l'anno 2009, ai comuni ricadenti nella regione Valle d'Aosta, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Friuli Venezia-Giulia, sono assegnate alle regioni per la successiva attribuzione, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, ai comuni compresi nei loro territori.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2009.
Il Ministro: Maroni
ESPROPRIAZIONI: ESTREMI ATTO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, sent. 11 giugno 2009 n. 1074
E’ illegittima ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 327 del 2001 (secondo cui "il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio") una determina dirigenziale con la quale è stato approvato un progetto, ai fini della dichiarazione di p.u., che ometta di indicare gli estremi dell’atto da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio, con conseguente impossibilità di verificarne la perdurante efficacia.
ATTO CON CUI SI DISPONE LA REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA: LIMITI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sardegna, Sez. I, sent. 12 giugno 2009 n. 970
Una sola violazione delle norme del codice della strada non può ritenersi elemento sufficiente per disporre il rinnovo della verifica di idoneità tecnica alla guida, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.
L'atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve essere comunque correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida. E’ pertanto illegittimo il provvedimento il quale impone la revisione della patente che sia privo di un’adeguata valutazione dalla quale debbono risultare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a dubitare della sussistenza «dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica» (art. 128 del codice della strada).
Autore
Data
lunedì 15 giugno 2009
 
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