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Indici della Rassegna

Titolo
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ED AFFIDAMENTO DEL CONTRAVVENTORE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Campania, Napoli, Sez. IV, sent. 5 maggio 2009, n. 2357
Testo
La ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell’ordinanza di demolizione di un’opera edilizia, deduce l'illegittimità del provvedimento sul presupposto di vizi di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
La contestazione è riferita alla modifica della destinazione d'uso di un manufatto già definito come <>.
L’ atto di demolizione trova presupposto ed origine nell’asserita modificazione della destinazione d'uso di un pregresso volume tecnico di mq. 16,00 destinato alla copertura delle scale di un’unità residenziale, ma è smentito dagli atti di compravendita prodotti dalla ricorrente, dai quali risulta che il vano in questione è stato sempre adibito ad abitazione.
La descrizione contenuta negli atti istruttori acquisiti in corso di giudizio e degli atti di compravendita e la stessa classificazione catastale dell'unità immobiliare ivi indicata (A/5) hanno dato dimostrazione che il manufatto, oggetto di provvedimento, nella sua attuale consistenza, ha sempre avuto destinazione abitativa
Secondo il giudicante l’impugnativa trova legittimo fondamento atteso che per giurisprudenza consolidata la repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, è motivo per ingenerarsi una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello del mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
L'ordine di demolizione dell' opera edilizia è da qualificarsi come provvedimento di carattere non sanzionatorio, ma ripristinatorio, e soggiace, quindi, ai principi generali dell'azione amministrativa e non a quelli dei provvedimenti sanzionatori amministrativi.
La possibilità di esercitare il potere amministrativo di ripristino, a distanza di decenni, non deve essere valutato alla stregua della permanenza dell'illecito, ma sulla base dei principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Nella fattispecie in esame, l'impugnato l'ordine di demolizione del febbraio 2008 si fonda su un accertamento effettuato da oltre 20 anni per cui è certo che, in applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, l'amministrazione avrebbe dovuto dare una congrua motivazione sulle ragioni di pubblico interesse destinate a sorreggere l'adozione della misura demolitoria anche in considerazione del consolidarsi della situazione e del convincimento della legittimità dell’opera tenuto conto anche che altrimenti la parte privata ben avrebbe potuto chiedere di usufruire delle sopravvenute disposizioni normative per la sanatoria delle violazioni edilizie.
Pertanto, è illegittima l'ordinanza di demolizione motivata esclusivamente facendo riferimento all'asserita natura abusiva delle opere realizzate.
Autore
Avv. M. T.Stringola
Data
domenica 31 maggio 2009
 
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