Indici della Rassegna
Titolo
DOCUMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVI- LIMITAZIONI E TUTELA DELLA SPEDITEZZA
Abstract
Rif. Giuris. Consiglio di Stato, V - Sentenza 11 maggio 2009 n. 2871
Testo
1 - Legittimo il provvedimento, adottato dal Seggio di gara, di esclusione dalla competizione del concorrente che abbia inosservato le prescrizioni del capitolato in ordine alla produzione documentale.
La modifica di parte del capitolato di gara - in corso di procedimento (pochi giorni prima del termine di presentazione delle domande) - che non influisce sulle caratteristiche dei mezzi richiesti per lâespletamento del servizio non incide negativamente sulla posizione delle concorrenti non ledendo il principio della par condicio.
Indubbio che sul ricorrente grava lâonere processuale di fornire la prova della discordanza sostanziale delle due versioni del capitolato dâappalto che avrebbe portato alla violazione del principio di trasparenza e di partecipazione, intervenendo in un momento della procedura di gara prossima alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. Laddove non si dia dimostrazione della pretesa difficoltà /impossibilità di procurarsi i mezzi idonei per partecipare alla selezione nel termine residuo rimasto, di alcun effetto sarà la impugnativa degli atti di esclusione. Tra le altre, corre lâonere di far chiarezza che la modifica della clausola del capitolato di gara nei termini riferiti avrebbe dovuto essere oggetto di immediata o congiunta impugnazione pena lâinammissibilità della stessa censura.
2 - La rilevanza dei documenti richiesti al fine dellâammissione alla gara era stata oggetto di chiara informativa avendo posto la citata documentazione a riprova della potenza dei mezzi tecnici richiesti per lâespletamento del servizio dovendo con essi fornire dimostrazione della proprietà dei mezzi in capo al partecipante, atteso che era espressamente escluso che si potesse espletare il servizio con mezzi di proprietà di terzi.
Nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici il principio del rispetto delle formalità prescritte dalla lex specialis è posto a presidio e garanzia della par condicio tra i partecipanti e può essere oggetto di temperamenti per lâ esigenza di ragionevolezza dell'attività amministrativa. Ma la documentazione sostitutiva non deve essere un minus sul piano della forza probante in ordine ai presupposti essenziali ai fini partecipativi, né è sempre consentita la dichiarazione sostitutiva dellâatto notorio al fine della prova del possesso dei requisiti.
Lâapplicazione indiscriminata alle gare dâappalto della normativa in materia di semplificazione amministrativa può essere motivo di violazione del principio della par condicio competitorum se le regole di gara non abbiano espressamente previsto la possibilità di attingere a tale modalità semplificata ai fini della dimostrazione di fatti rilevanti per la partecipazione.
Il meccanismo competitivo proprio della gara dâappalto è, infatti, tale per cui la lettera della lex specialis non è passibile di interpretazioni estensive potendo essere motivo di una violazione procedimentale in danno di quei concorrenti che si sono allineati alla volontà della stazione appaltante in modo pedissequo, osservandone alla lettera le prescrizioni. Se il capitolato dâappalto prescrive che la prova vada data soltanto con la produzione di determinati documenti, lâammissione di dichiarazione sostitutiva forzerebbe inammissibilmente il meccanismo delle regole.
La scelta di non contemplare tra la documentazione di gara le dichiarazioni sostitutive potrebbe iscriversi in una ragionevole logica di speditezza procedimentale atteso che la dichiarazione sostitutiva impone un controllo postumo su quanto dichiarato dal concorrente, che diviene obbligatorio e puntuale nella ipotesi in cui questâultimo viene ad assumere, in esito alla gara, le vesti dellâaggiudicatario.
3 - In limine e sinteticamente va segnalato che il pronunciamento dà lâoccasione anche per confermare lâorientamento secondo cui non è riconosciuto al soggetto che sia stato legittimamente escluso dalla gara un interesse allâimpugnativa degli atti del procedimento di scelta, dato che allâesito dellâaccertamento in ordine alla legittimità della sua esclusione non ha titolo per contestarne la legittimità delle distinte scansioni procedimentali.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 31 maggio 2009
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