Indici della Rassegna
Titolo
VERIFICA OFFERTE ANOMALE E DIFFERENZA TRA MODIFICA DELLâOFFERTA E MODIFICA GIUSTIFICAZIONI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 21 maggio 2009 n. 3146;
Riferimenti Normativi:
- Art. 88, comma 7, D.Lgs. n. 163 del 2006
Testo
Secondo il consolidato orientamento di questo Consesso, la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dellâofferta economica, mirando, invece, ad accertare se lâofferta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dellâappalto.
Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza nel vigore della l. n. 109/1994 â applicabile ratione temporis allâappalto per cui è processo â risulta ora codificato dallâart. 88, co. 7, d.lgs. n. 163/2006.
Da tale principio, che estrinseca lo scopo della verifica di anomalia, discende che:
- il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente;
- il contraddittorio deve essere effettivo;
- non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- mentre lâofferta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché lâofferta risulti nel suo complesso affidabile al momento dellâaggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.
Pertanto in sede di procedimento di verifica delle offerte anomale, deve ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, lâimpresa dimostri che, per converso, altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio che compensa il maggior costo di altre voci.
Eâ necessario, quindi, distinguere tra lâinammissibilità della modifica dellâofferta nel suo complesso e lâammissibilità della modifica delle giustificazioni. Infatti, la presenza, nella fase del contraddittorio successivo, di eventuali significativi elementi di novità e di difformità rispetto alla prima e preventiva giustificazione non comporta una inammissibile modifica dellâofferta originaria, dovendosi in proposito distinguere tra immodificabilità dellâofferta e parametri dimostrativi della affidabilità e remuneratività dellâofferta, che non possono certo dirsi predeterminati e fissati una volta per tutte con la presentazione della stessa, essendo essi influenzati da una molteplicità di elementi per loro natura variabili (es. condizioni di mercato delle materie prime e dei semilavorati, credito contrattuale, andamento del mercato del lavoro, economie di scala, costi di mano dâopera, legislazione fiscale e previdenziale, ecc.).
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 31 maggio 2009
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