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Indici della Rassegna

Titolo
RISARCIMENTO DANNI PER LESIONE INTERESSI LEGITTIMI E DANNO ESISTENZIALE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. 13 maggio 2009 n. 1139; Riferimenti Normativi: - Artt. 2056, comma 1, e 1226 del Cod. Civ.;
Testo
Il comportamento della P.A., ai fini dell’accertamento del presupposto della colpa necessario per il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, va valutato con particolare rigore nel caso di adozione di un atto di ritiro illegittimo; in tal caso, infatti, il comportamento della P.A. viene ad incidere su di un provvedimento (nella specie si trattava di una concessione edilizia) che ha creato tra parte pubblica e privata un rapporto il quale, pur fondandosi su un provvedimento e non su un contratto, ben può essere assimilato ad un rapporto contrattuale. La rottura di detto rapporto causata dall’azione di un atto di ritiro illegittimo (quale revoca, annullamento d’ufficio) genera in capo al soggetto pubblico una responsabilità di natura contrattuale o quanto meno da contratto sociale qualificato.
Le considerazioni sopra esposte portano a ravvisare presenza di colpa in capo alla P.A.
Ciò detto, osserva quindi il Collegio che la presente controversia risarcitoria è connotata da una particolarità quanto al denunciato danno; infatti, il ricorrente rivendica un danno esistenziale, morale, conseguente al non poter vivere con serenità nella casa sottoposta a continuo rischio di demolizione e sgombero, danno che gli avrebbe comportato una grave forma depressiva.
Sul punto, ritiene di osservare il Collegio che la domanda così formulata corrisponde ai tradizionali canoni di definizione del danno non patrimoniale, ove la tutela risarcitoria del danno biologico – lesione dell’integrità psicofisica di un soggetto – veniva data sulla scorta di un collegamento tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 32 Cost., mentre il danno morale soggettivo da intendersi come sofferenza connessa con la commissione di un illecito era riconosciuto nel ristretto limite delineato dall’art. 2059 c.c., cioè in presenza di un fatto qualificabile come reato. Rimanendo quindi nei binari tracciati dalla giurisprudenza fino ad epoca abbastanza recente, ci sarebbe fortemente da dubitare sulla risarcibilità del danno come qualificato dall’attuale ricorrente; si vuol dire che tale danno sarebbe risarcibile solo sulla base dell’accertamento di un reato commesso dal Comune in connessione dell’atto di ritiro, accertamento che nemmeno la parte nel corso del tempo ha ritenuto di richiedere. Recentemente, però, la giurisprudenza è venuta ad elaborare una più compiuta definizione del danno non patrimoniale superando i limiti posti da precedenti interpretazioni ed attraverso l’enunciazione di principi in tema di tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Il Collegio ritiene quindi che la definizione della presente controversia sul punto della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente vada risolta alla luce dei suddetti principi.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 31 maggio 2009
 
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