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Indici della Rassegna

Titolo
DANNO DA RITARDO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2 marzo 2009 n. 1162
Testo
Il danno da ritardo, non ha un’autonomia strutturale rispetto alla fattispecie procedimentale da cui scaturisce, dato che è legato inscinibilmente alla positiva finalizzazione di quest’ultima; né si presenta a guisa di una ordinaria ipotesi di riparazione per equivalente, tenuto conto che si associa il più delle volte (quando non vi ostano circostanze fattuali sopravvenute) alla riparazione in forma specifica dell’effettivo rilascio (sia pur tardivo) del provvedimento favorevole.

La soluzione accolta dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato,Sezione V, sent. 02.03.09 n. 1162).
La quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, reputa che alla quantificazione del danno nel caso all’esame si deve ragionevolmente pervenire attingendo allo strumento sussidiario della valutazione equitativa previsto dall’art. 1226 cod.civ. (per come espressamente richiamato dalla disciplina della responsabilità aquiliana, dall’art. 2056 cod. civ.); si verte, infatti, in una tipica ipotesi in cui il danno non può essere accertato nel suo preciso ammontare. L’appello va solo parzialmente accolto con consequenziale riforma della gravata pronuncia.
Il contenuto della Sentenza in esame:

. il silenzio amministrativo serbato sulla originaria istanza della Pasquali è risultato illegittimo, per come accertato con decisione inoppugnabile nella competente parentesi giurisdizionale;
- la Sig.ra Pasquali aveva titolo fin dall’inizio ad ottenere l’autorizzazione alla rivendita di giornali e periodici e che tuttavia la sede alla quale la stessa ambiva è stata assegnata, nelle more della definizione del giudizio, ad altro richiedente;
-l’Amministrazione Comunale, se avesse improntato la sua azione ai canoni della buona fede e della leale collaborazione con l’interessata, avrebbe ben potuto individuare da subito, anche attraverso una interlocuzione di istruttoria procedimentale, l’esatta ubicazione del sito ove la Pasquali intendeva allocare l’edicola, di modo da evitare il prolungamento di una situazione di fatto che si è rilevata di pregiudizio per gli interessi della odierna parte appellata.
- durante i lunghi anni di pendenza del giudizio sul silenzio, l’Amministrazione comunale è restata inerte non rendendosi parte attiva per soddisfare l’interesse pretensivo della parte istante.

Autore
Dott.ssa Mercedes Peroni
Data
domenica 31 maggio 2009
 
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