Indici della Rassegna
Titolo
DANNO DA RITARDO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2 marzo 2009 n. 1162
Testo
Il danno da ritardo, non ha unâautonomia strutturale rispetto alla fattispecie procedimentale da cui scaturisce, dato che è legato inscinibilmente alla positiva finalizzazione di questâultima; né si presenta a guisa di una ordinaria ipotesi di riparazione per equivalente, tenuto conto che si associa il più delle volte (quando non vi ostano circostanze fattuali sopravvenute) alla riparazione in forma specifica dellâeffettivo rilascio (sia pur tardivo) del provvedimento favorevole.
La soluzione accolta dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato,Sezione V, sent. 02.03.09 n. 1162).
La quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, reputa che alla quantificazione del danno nel caso allâesame si deve ragionevolmente pervenire attingendo allo strumento sussidiario della valutazione equitativa previsto dallâart. 1226 cod.civ. (per come espressamente richiamato dalla disciplina della responsabilità aquiliana, dallâart. 2056 cod. civ.); si verte, infatti, in una tipica ipotesi in cui il danno non può essere accertato nel suo preciso ammontare. Lâappello va solo parzialmente accolto con consequenziale riforma della gravata pronuncia.
Il contenuto della Sentenza in esame:
. il silenzio amministrativo serbato sulla originaria istanza della Pasquali è risultato illegittimo, per come accertato con decisione inoppugnabile nella competente parentesi giurisdizionale;
- la Sig.ra Pasquali aveva titolo fin dallâinizio ad ottenere lâautorizzazione alla rivendita di giornali e periodici e che tuttavia la sede alla quale la stessa ambiva è stata assegnata, nelle more della definizione del giudizio, ad altro richiedente;
-lâAmministrazione Comunale, se avesse improntato la sua azione ai canoni della buona fede e della leale collaborazione con lâinteressata, avrebbe ben potuto individuare da subito, anche attraverso una interlocuzione di istruttoria procedimentale, lâesatta ubicazione del sito ove la Pasquali intendeva allocare lâedicola, di modo da evitare il prolungamento di una situazione di fatto che si è rilevata di pregiudizio per gli interessi della odierna parte appellata.
- durante i lunghi anni di pendenza del giudizio sul silenzio, lâAmministrazione comunale è restata inerte non rendendosi parte attiva per soddisfare lâinteresse pretensivo della parte istante.
Autore
Dott.ssa Mercedes Peroni
Data
domenica 31 maggio 2009
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