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Indici della Rassegna

Titolo
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. V Sent. 20 maggio 2009 n. 3109 Riferimenti normativi: - D.P.R. 570/1960
Testo
E’ inammissibile il ricorso proposto da un elettore avverso il decreto di indizione della data delle elezioni amministrative.

In base all’art. 83/11 D.P.R. 570/1960 “contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del comune può proporre impugnativa…..” .
Da tale norma emerge chiaramente che per gli elettori il momento dal quale può essere impugnato un provvedimento relativo alle operazioni elettorali è quello successivo alla convocazione dei comizi.
L’azione quindi non può essere esperita per impugnare atti di indizione delle elezioni, per il cui gravame occorre una situazione soggettiva che legittimi la proposizione del ricorso caratterizzata dalla contestuale presenza della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere.
Tali elementi rappresentano i due presupposti previsti dal legislatore identificandosi la legittimazione ad agire nella posizione soggettiva di colui che, titolare della pretesa proposta, diviene titolare di altri poteri, mentre l’interesse ad agire si esprime nella necessità di ottenere la protezione dell'interesse sostanziale e si concretizza con l'affermazione della lesione della situazione giuridica tutelata.
Il cittadino che impugna il decreto di indizione delle elezioni è privo di entrambi i presupposti.
Non si configura in nessuno dei due aspetti l’interesse dell’elettore ad una adeguata campagna elettorale consentita da un ritardo delle elezioni amministrative.
Tale situazione giuridica non trova fondamento in alcuna norma dell’ordinamento, trattandosi di un interesse di fatto non idoneo a concretizzare una posizione legittimante ad agire.
L’elettore, secondo i Giudici di Palazzo Spada, può solo impugnare gli atti ritenuti illegittimi successivi alla emanazione dei decreti di convocazione dei comizi e tali da ledere la propria posizione giuridicamente rilevante.
L’impugnazione proposta dal cittadino elettore non può pertanto essere accolta per carenza di interesse con conseguente inammissibilità del ricorso proposto.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 31 maggio 2009
 
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