Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
.
Argomento
Notizie in breve
Abstract
.
Testo
CONTRATTI DELLA P.A. E DIRITTO DI ACCESSO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 28 maggio 2009 n. 3319
E’ legittimo il diniego di accesso opposto dalla P.A. alla richiesta di visione ed estrazione di copia dei progetti presentati dalle altre ditte nell’ambito della procedura di project financing, nel caso in cui la proposta presentata dalla ditta richiedente l’accesso nell’ambito della medesima procedura di selezione sia stata esclusa, in quanto ritenuta non ammissibile; infatti, soltanto i soggetti utilmente ammessi alla ponderazione comparativa delle offerte (e non, quindi, quelli esclusi) si trovano destinatari di una posizione qualificata e differenziata, la quale, pur nella necessaria osservanza delle modalità temporali che assistono la conoscibilità degli atti (differimento ex art. 13 D.Lgs. 163/2006), consente ai medesimi l’esercizio del diritto di accesso relativamente alle proposte presentate dagli altri concorrenti.
EDILIZIA ED URBANISTICA: ORDINANZA DI RIMOZIONE DI RIFIUTI DI DEMOLIZIONE E OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, Sez. III, sent. 19 maggio 2009 n. 1498
E’ illegittima una ordinanza con la quale un Comune ingiunge la rimozione di alcuni rifiuti di demolizione che, in violazione degli articoli 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, non sia stata preceduta dall’avviso di avvio di procedimento (né siano state esposte ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità); nel caso di ordinanza di sgombero di rifiuti, infatti, non si può affatto escludere che l’osservanza delle norme sulla partecipazione procedimentale avrebbe potuto consentire agli interessati di fornire all’Amministrazione comunale elementi tali da indurre l’Amministrazione medesima a recedere dalla emanazione del provvedimento finale sfavorevole o da modificarne il contenuto in senso meno sfavorevole.
RICOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO: PRESUPPOSTI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 18 maggio 2009 n. 1079


Il riconoscimento da parte degli Enti locali di un debito fuori bilancio, nell’ambito della procedura di risanamento finanziario (e, quindi, l’assunzione di una obbligazione diretta della P.A. nei confronti dei privati creditori), ai sensi degli artt. 24 e 25 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, presuppone l’esistenza - sul piano oggettivo - di una obbligazione validamente assunta dall’Ente locale (anche se inizialmente sprovvista di copertura finanziaria) e che si tratti di un credito certo, liquido ed esigibile inerente ad una spesa di cui venga accertata l’indispensabilità per l’esercizio di funzioni e/o di servizi pubblici rientranti ex lege nella competenza istituzionale dell’Ente medesimo, senza che residuino spazi per l’esplicazione su tali aspetti di valutazioni di opportunità amministrativa o di natura autoritativo-discrezionale.
E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione, un ricorso proposto innanzi al G.A. avverso gli atti adottati da un Commissario ad acta, nominato in sostituzione del Consiglio comunale, con i quali, ai sensi dell’art. 25 comma 13° del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144 ha proceduto alla individuazione dei responsabili dei debiti fuori bilancio non riconosciuti dal Consiglio comunale e di quelli non ritenuti legittimi dalla Commissione di Ricerca costituita presso il Ministero degli Interni, e conseguentemente alla imputazione dei debiti stessi a carico dei soggetti che ne hanno disposto l’esecuzione; tali atti, infatti, vanno correttamente considerati non quali provvedimenti amministrativi autoritativi, bensì alla stregua di atti paritetici della P.A., sicchè - vertendosi in tema di diritti soggettivi (di credito) e dei correlati obblighi pecuniari e di accertamento della responsabilità (e, quindi, dell’esistenza di eventuali debiti) dei singoli amministratori comunali - la cognizione della controversia appartiene al Giudice ordinario (oppure, nelle ipotesi di danno erariale e di imputazione di dolo o colpa grave, alla Corte dei Conti).?
Autore
Data
domenica 31 maggio 2009
 
Valuta questa Pagina
stampa