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Titolo
CLAUSOLA CHE IMPONE, A PENA DI ESCLUSIONE, DI RIPORTARE SULLA BUSTA CONTENENTE LA DOMANDA L’INDICAZIONE DEL CONCORSO AL QUALE SI PARTECIPA
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, ROMA, Sez. II Ter, sent. 17 giugno 2009 n. 5748
Testo
I ricorrenti, pur avendo partecipato alla prova preselettiva relativa ad un concorso, sono stati tuttavia esclusi dalla procedura in quanto hanno omesso di indicare sulla domanda di partecipazione la dicitura prevista dal bando, a pena di esclusione, "domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di 10 posti di istruttore di vigilanza".
Avverso gli atti di esclusione dalla procedura ed, in parte qua, il bando di concorso, hanno proposto impugnativa gli interessati chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, ritenendo, tra le altre che la detta prescrizione non soddisfa alcun interesse pubblico né in termini di trasparenza né di par condicio tra i candidati, ma è posto a presidio di un irragionevole formalismo che si scontra con il principio del "favor partecipationis" tipico delle procedure concorsuali.
Con la sentenza in epigrafe hanno ritenuto i giudici che la clausola del bando contestata dai ricorrenti (ovvero l’art. 5, 2^ cpv nella parte in cui impone, a pena di esclusione, di indicare sulla busta di spedizione la dicitura "domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di 10 posti di istruttore di vigilanza") non può considerarsi immediatamente lesiva ovvero di carattere escludente in quanto non si riferisce ad un requisito di carattere soggettivo del candidato la cui mancanza determina l’impossibilità di partecipare alla selezione concorsuale, sulla base di un giudizio ex ante.
Si tratta, invece, di un adempimento di natura formale che determina l’esclusione solo in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella clausola di che trattasi con una valutazione che l’amministrazione deve effettuare ex post e che non riguarda l’accertamento del possesso di un requisito soggettivo che, in quanto tale, deve far parte della sfera soggettiva dell’istante prima della scadenza del termine finale di partecipazione alla procedura.
Al riguardo, possono valere le medesime considerazioni svolte in tema di clausole escludenti nelle gare ad evidenza pubblica (per tutte, Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 1/2003) che, sebbene rese in materia non del tutto sovrapponibile con quella delle procedure concorsuali finalizzate alla selezione dei dipendenti pubblici (come si avrà modo di specificare nel prosieguo), possono, tuttavia, essere richiamate in questa sede condividendone, limitatamente a tale aspetto (con riferimento cioè alle c.d. "clausole escludenti"), la medesima ratio.
Ritiene il Collegio che la clausola prevista dall’art. 5, 2^ cpv, del bando di concorso (impugnata) sia irragionevole nella parte in cui sanziona con l’esclusione l’omessa indicazione della dicitura ivi prevista.
Corrisponde al vero che una siffatta clausola, se inserita in un bando di gara per la stipula di un appalto pubblico, sfuggirebbe alle censure di illegittimità in quanto la mancata indicazione di una sanzione così grave (l’esclusione dalla procedura) lederebbe il principio di "par condicio" tra i concorrenti alla procedura ad evidenza pubblica.
Ora, sebbene tale principio (la "par condicio" tra i concorrenti) deve essere rispettato anche nelle procedure di selezione dei dipendenti pubblici, esso, tuttavia, si atteggia in maniera differente in tale ambito, soprattutto se si considera la reale situazione del caso concreto.
Ed invero, seppure la ratio sottesa ad una disposizione del genere (ovvero l’indicazione della dicitura riferita alla procedura concorsuale a cui si intende partecipare) sia analoga (cioè indirizzare correttamente e celermente la busta chiusa nelle mani del soggetto responsabile), gli effetti dell’omissione sono del tutto differenti tra i due procedimenti.
Se infatti si trattasse di una gara ad evidenza pubblica per la stipula di un appalto, il fatto che la busta arrivi alla commissione di gara che valuta le offerte completamente intatta è un fattore essenziale in quanto l’essenza del principio della par condicio, nell’ambito di tali procedure, consiste proprio nel fatto che le offerte contenute nelle buste devono essere aperte contestualmente in seduta pubblica, principio che potrebbe venire vanificato se, in assenza della dicitura relativa alla gara all’esterno della busta, gli addetti dell’ufficio ricevente fossero costretti ad aprire il plico per verificarne il contenuto, anche al solo fine di indirizzare correttamente i plichi all’articolazione competente.
Né tale condotta degli addetti all’ufficio pubblico potrebbe essere tacciata di negligenza in quanto è giustificabile che gli stessi, non essendo a conoscenza del contenuto della busta chiusa (non essendo indicato, all’esterno, che si trattava dell’offerta per partecipare alla gara pubblica), abbiano proceduto all’immediata apertura del plico per verificarne il contenuto.
Nulla di tutto ciò è ravvisabile nell’ambito delle procedure concorsuali per la selezione di dipendenti pubblici in quanto la busta chiusa contiene la domanda di partecipazione al concorso che l’ufficio preposto apre al momento del suo arrivo posto che non è previsto che le stesse (buste) debbano essere aperte contestualmente ed in seduta pubblica.
Ciò che si vuole dire è che non è in questa fase della procedura che deve essere garantita la par condicio la quale deve, invece, essere assicurata durante le fasi di selezione (ad esempio, prova scritta e orale) ovvero con riferimento al termine finale di presentazione delle domande, in ragione del fatto che l’amministrazione deve sapere, in un dato momento, quanti candidati sono interessati alla selezione, per fini organizzativi e per procedere, poi, in tempo utile, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando.
Ora, non risulta che la mancata indicazione sulla busta contenente la domanda di partecipazione dei ricorrenti abbia causato disservizi all’amministrazione comunale in quanto, oltre ad essere arrivate presso il Comune entro i termini previsti dal bando, gli interessati hanno comunque indicato all’esterno della predetta busta l’esatto indirizzo di destinazione (previsto anch’esso dal bando) che individua non solo la sede del palazzo comunale ma la unità organizzativa competente del Comune, il che scongiura il rischio della perdita dei plichi di che trattasi in altri uffici della stessa amministrazione comunale con conseguenti disservizi in termini di organizzazione.
A ciò si aggiunga che la busta chiusa, una volta aperta dagli addetti del competente "ufficio presenze e concorsi", conteneva lo schema di domanda di partecipazione conforme all’allegato A del bando che, come detto in precedenza, reca in epigrafe (con carattere in grassetto) l’esatta indicazione della procedura concorsuale di che trattasi, in modo tale da non poter indurre in errore chiunque della predetta unità organizzativa avesse proceduto all’apertura dei plichi non recanti la dicitura di cui all’art. 5, 2^ cpv, del bando.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 30 giugno 2009
 
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