Indici della Rassegna
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 25 maggio 2009 n. 469;
Riferimenti Normativi:
- Art. 2909 Codice Civile;
- Art. 324 Codice di Procedura Civile;
Testo
Il principio âne bis in idemâ nel nostro ordinamento è previsto dallâart. 649 c.p.p. e dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nel contesto del concetto di giudicato e quindi costituisce espressione di un principio generale tendente ad evitare che, nell'identità delle parti in causa e degli elementi identificativi dell'azione proposta nei giudizi, si possano verificare duplicazioni o conflitti in genere.
Quindi il divieto di "bis in idem" costituisce un principio generale del nostro ordinamento applicabile a qualsiasi procedura coinvolgente, sotto qualsiasi profilo afflittivo, la posizione del cittadino, come singolo o come appartenente ad ordinamenti speciali e quindi anche al processo amministrativo.
Controversa sembrerebbe invece lâapplicazione del principio del "ne bis in idem" anche nel procedimento disciplinare. Secondo parte della giurisprudenza non si applica ai procedimenti disciplinari, che, in linea generale, possono essere revocati e sostituiti, in quanto tale principio presuppone una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, come tale irretrattabile e coprente il dedotto e il deducibile, mentre per i provvedimenti amministrativi vige il contrario generale principio della loro revisionabilità in base a nuove acquisizioni, sia ad istanza di parte sia di ufficio in via di autotutela.
Secondo altra, invece, un procedimento disciplinare già concluso con la irrogazione di una sanzione non può essere reiterato. Quindi, il procedimento disciplinare concluso non può essere riaperto perchè il potere disciplinare una volta esercitato non può essere riesercitato in relazione allo stesso fatto, e ciò per l'evidente ragione del ne bis in idem tutelata in tali disposizioni e relativa all'esigenza di certezza posta a garanzia del dipendente circa la definizione, una volta per tutte, della sua posizione disciplinare, la cui relativa conclusione non può più essere messa in discussione se non al verificarsi di nuove circostanze e ciò ancorché il relativo procedimento si sia chiuso senza l'adozione di alcuna sanzione.
Tuttavia, il principio del âne bis in idemâ non è violato nel caso in cui il provvedimento precedente sia stato annullato per un vizio attinente all'iter procedimentale che ha condotto alla sua emissione; infatti, tale vizio ben può essere emendato dallo stesso organo pubblico attraverso un nuovo procedimento correttamente svolto, a condizione che questo giunga a conclusione nel termine previsto dall'ordinamento, nell'esercizio del potere di autotutela per motivi di legittimità . Quindi nulla vieta alla P.A. di provvedere in via di autotutela a sanare eventuali irregolarità procedurali annullando una sanzione disciplinare e riaprendo retroattivamente il procedimento già concluso, ove queste non riguardino attività sottoposte a termini perentori e non modifichino i fatti contestati e i risultati dell'istruttoria
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 30 giugno 2009
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