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Indici della Rassegna

Titolo
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO: COMPETENZA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, sez. Giurisdizionale, sent. 10 giugno 2009, n. 528 Riferimenti normativi: - Art. 3 D. Lgs. 507/1993
Testo
Qualora il provvedimento di sospensione dell’efficacia di un atto rientri nella competenza del Consiglio Comunale spetta al medesimo organo adottare l’atto medesimo.

L’art. 7 comma 2 L. 241/1990 conferisce all’amministrazione il potere di adottare i provvedimenti di sospensione dell’efficacia di precedenti atti.
In particolare, in materia di circolazione stradale, il legislatore riconosce, in base all’art. 3 D. Lgs. 507/1993 al comune, di adottare apposito regolamento sia per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni sia per regolare le modalità di effettuazione della pubblicità stabilendo limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie tenuto conto di esigenze di pubblico interesse.
In base alla normativa nazionale, la potestà regolamentare spetta ai Consigli comunali, rientrando nella competenza dirigenziale solo i provvedimenti autorizzatori e quelli sanzionatori nel caso di mancato rispetto della norma regolamentare.
Ne discende che qualsiasi provvedimento che vada a sospendere una norma contenuta in un regolamento non potrà che essere adottato dall’organo che ha introdotto la norma medesima.
Non può che essere riconosciuta alla potestà consiliare quella di sospendere le autorizzazioni in materie disciplinate dal regolamento comunale.
E così, il provvedimento con il quale si dispone di non concedere permessi per l’esposizione di gonfaloni sui pali della pubblica illuminazione non può che essere di competenza del consiglio comunale, laddove il medesimo organo con proprio regolamento abbia disciplinato tale forma di pubblicità.
Il potere di sospensione dell’efficacia degli atti, come riconosciuto dal richiamato art. 7 comma 2 L. 241/1990, in base ad una ponderazione di interessi, è potestà la quale tiene conto delle regole che conferiscono facoltà ai vari organi, non potendo riconoscere ad altri l’emanazione di un provvedimento sospensivo ove l’atto da sospendere appartiene al consiglio comunale e tale organo non abbia originato nessuna misura sospensiva pur nel periodo dell’adozione di un nuovo regolamento.
E’ pertanto illegittima per incompetenza una determinazione dirigenziale con cui si è disposta di non concedere autorizzazioni per particolari tipi di pubblicità trattandosi di una disposizione regolamentare che introducendo un divieto a tale forma rientra nella competenza del consiglio comunale.


Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 30 giugno 2009
 
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