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Indici della Rassegna

Titolo
LIMITAZIONE DEL TRAFFICO CON ORDINANZA DEL SINDACO
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Piemonte, sez. I, sentenza 20 giugno 2009 n. 1816; Riferimenti Normativi: - Art. 7 commi 1 e 9 del Codice della Strada - Art. 26 della L. n. 1034 del 1971
Testo
Il disposto dell’art. 7 del Codice della strada al comma 1 istituisce in capo al Sindaco la competenza ad assumere ordinanze con cui "limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio, artistico, ambientale, naturale". Al comma 9 invece dispone che "i comuni, con deliberazione di giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale, e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco".
Orbene, le ordinanze qui censurate sottendono la finalità di garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, dipendendo dalla considerazione di esigenze di stabilità strutturale delle strade interessate.
E’ quindi evidente che le finalità sottese ai provvedimenti opposti ricadono tra quelle contemplate al riportato comma 9 dell’art. 7, che attribuisce la competenza all’adozione del provvedimenti in analisi non al Sindaco ma alla Giunta.
E’ vero, peraltro, che il Sindaco può assumere siffatti provvedimenti con ordinanza. Ma ciò è unicamente consentito in caso di urgenza della quale, all’evidenza, necessita esternare e indicare adeguatamente e compiutamente i fattori fondanti, il che nella specie non è consentito al Collegio apprezzare.
Che, anzi, come accennato in apertura, dal corpo stesso del provvedimento è dato evincere, al contrario, una situazione di segno opposto, nella parte in cui il sindaco dà atto che situazione di pericolo risale a diversi anni, poi ché è da tempo che le Amministrazioni locali interessate sollecitano alla Provincia la realizzazione della circonvallazione.
Siffatta presa d’atto costituisce evidente smentita proprio dei quella situazione di urgenza che legittimerebbe il sindaco ad intervenire in via sostitutiva rispetto alla Giunta.
In definitiva, il ricorso merita di essere accolto, dovendosi dichiarare l’incompetenza del Sindaco ed individuandosi, ai sensi del’art. 26, L. n. 1034/1971, nella Giunta comunale l’organo competente all’adozione dei provvedimenti impugnati, che vanno pertanto annullati.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 30 giugno 2009
 
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