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Testo
SERVITÙ COATTIVA E AEROGENERATORI

Riferimenti Giurisprudenziali
- Consiglio di Stato, sent. 11 giugno 2009

La costituzione di servitù volontarie o coattive tra privati non è sorretta esclusivamente dalle disposizioni del codice civile potendo per esplicito dettato del detto codice poter far richiamo a norme di apposite leggi e di regimi espropriativi speciali.
La realizzazione degli impianti eolici per la produzione di energia elettrica trovano la fonte nell’articolo 43, comma 6 bis, del DPR n. 327/2001 che espressamente consente l’imposizione di servitù coattive in favore di "soggetti privati che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, acqua, energia"; nell’articolo 1, comma 4, della legge n. 10/1991 che dispone "l’utilizzazione delle fonti di energia (tra le quali è compreso il vento) "è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche"; nell’articolo 12 del decreto legislativo D. lgs 387/2003 che dispone che la costruzione e l’esercizio, la modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione la realizzazione degli impianti in questione sono soggetti ad autorizzazione unica che può variare gli strumenti urbanistici.
Non vi è dubbio, quindi, che una servitù possa essere costituita per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Ciò premesso il Giudice passa a considerare che il potere di esproprio assegnato all’autorità amministrativa con le norme sopra richiamate è strettamente correlato al perseguimento dell’interesse pubblico cui è preordinato il servizio di interesse generale. Detto potere deve essere esercitato secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza e strutturato in modo da consentire la scelta discrezionale delle modalità concrete di esercizio della servitù garantendo al privato il sacrificio nei minimi termini pur di fronte al beneficio per il gestore del servizio pubblico.

INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez.I, sent. 29 maggio 2009 n. 12672

L'indennità di occupazione legittima è finalizzata al ristoro del sacrificio imposto all'espropriato per tutto il periodo in cui il proprietario ha perso la legittima disponibilità del bene. Decorre dalla data del decreto che ha disposto l'occupazione, atteso che quest'ultimo determina, di per sè, l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale in favore dell'occupante e termina con la scadenza del termine previsto per la detta occupazione. Ne deriva, infatti, un'immutazione dello stato di diritto, restrittiva della sovranità sul bene, presuntivamente produttiva di un concreto pregiudizio economico. L'ente espropriante se reputa che il bene sia rimasto nella disponibilità del proprietario è tenuto – al fie n di tenersi sollevato dal pagamento della indennità - alla prova contraria del perdurante godimento pieno del bene senza nocumento alcuno per la sua redditività, effettiva o potenziale.
L’indennità di esproprio va a reintegrare la perdita del diritto di proprietà . L’azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la pronuncia del decreto ablativo, che, segnando il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile, a titolo originario, all'ente espropriante, nonchè della sostituzione del diritto reale del proprietario con il credito al giusto indennizzo, costituisce condizione indefettibile dell'azione stessa.
Il decreto d'esproprio è elemento essenziale della fattispecie costitutiva: l'espropriando non può impugnare - in carenza dell’emanazione del detto decreto e della determinazione dell’indennizzo - la determinazione dell'indennità richiedendone giudizialmente la valutazione, nè può proporre l'opposizione alla stima compiuta dagli organi amministrativi. Per l’effetto si avrà la declaratoria di improcedibilità della domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione da parte della corte territoriale con difficoltà alla determinazione anche della liquidazione dell’indennità di occupazione in via definitiva atteso che la nominata indennità è la risultante percentuale (1/12 ovvero interessi legali) dell’indennità di occupazione.
Autore
Data
martedì 30 giugno 2009
 
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