Indici della Rassegna
Titolo
Gli Enti Locali, prima di bandire un concorso per assumere dirigenti, devono assorbire i "segretari disoccupati"
Abstract
(Consiglio di Stato, sez I, parere n. 29/2003)
Testo
? Le norme in vigore
I segretari comunali e provinciali non confermati, revocati o comunque privi di incarico sono collocati in disponibilità per la durata massima di quattro anni presso l'Agenzia autonoma (D. Lgs. n. 267/2000 e D.P.R. n. 465/1997).
Decorso il quatriennio senza aver preso servizio, il segretario viene cancellato dall'Albo e vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio per il suo collocamento presso altre amministrazioni pubbliche (D.P.R. n. 465/1997).
? L'orientamento del Consiglio di Stato
Con lettera della Funzione Pubblica, indirizzata a tutte le P.A., e con la quale viene recepito il parere del Consiglio di Stato in epigrafe, viene affrontata la questione che riguarda il caso di quei segretari comunali e provinciali che hanno superato il quadriennio di disponibilità senza aver ricevuto un nuovo incarico e quindi soggetti a mobilità d'ufficio.
L'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni - compresi i Comuni - prima di avviare le procedure di assunzione di personale siano tenute a comunicare alle strutture provinciali e regionali il livello e la sede di destinazione dei posti per i quali intendono bandire i concorsi affinchè le stesse strutture possano verificare l'esistenza di personale in esubero ed eventualmente collocare obbligatoriamente, presso gli enti stessi, il personale in questione.
Decorsi due mesi dalla comunicazione è possibile procedere all'avvio della procedura concorsuale per quei posti per i quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale.
Il Consiglio di Stato sostiene che, nell'attuazione della mobilità d'ufficio, debbano valere, per i segretari, gli stessi criteri stabiliti per la generalità del restante personale. Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare i posti vacanti tenendo in considerazione il fatto che i segretari delle fasce professionali A e B sono equiparati al personale con qualifica dirigenziale.
Gli enti locali, quindi, prima di bandire un concorso per assumere dei dirigenti devono assorbire i segretari "disoccupati".
? Le critiche sollevate dai Comuni
Sebbene venga riconosciuta la necessità di individuare una soluzione per la ricollocazione dei segretari comunali che rischiano la cancellazione dall'albo, viene fortemente attaccato l'orientamento del Consiglio di Stato.
I Comuni interessati ritengono inaccettabile il fatto che venga loro preclusa la possibilità di reclutare dirigenti mediante concorso pubblico, espressione della legittima e costituzionalmente garantita autonomia organizzativa.
Ritengono, in merito, che venga palesemente violato l'art. 35, D.Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui consente alle pubbliche amministrazioni di individuare le procedure selettive più idonee alle professionalità richieste.
Sarebbe più opportuno, secondo l'interpretazione degli enti comunali, dare la possibilità alle P.A., nella loro autonomia organizzativa, di scegliere lo strumento ritenuto più idoneo ai fini della selezione, tra cui anche quello della mobilità .
In tal senso il Comune potrebbe liberamente prendere in considerazione l'eventualità di utilizzare i segretari per ricoprire i posti dirigenziali.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 04 giugno 2004
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