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Indici della Rassegna

Titolo
CONDIZIONI PER L’EMANAZIONE DELLE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI DEL SINDACO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Piemonte, Sez. II, Sentenza 12 giugno 2009 n. 1680; Riferimenti Normativi: - Art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Testo
Il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti attribuito al Sindaco dall’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni. Gli anzidetti presupposti non ricorrono nel caso in cui il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri o se la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento.
Infatti, affinché il Sindaco possa adottare, in qualità di ufficiale di governo, provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267 del 2000, è necessario il concorso di tre presupposti:
- una situazione, eccezionale e non prevedibile, di grave pericolo che minacci l’incolumità dei cittadini;
- l’urgenza di provvedere;
- la non fronteggiabilità della situazione con i normali rimedi apprestati dall’ordinamento.
E’, pertanto, illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Vice-Sindaco di un Comune, ai sensi dell’art. 54, sopra richiamato, ha ingiunto ai proprietari di uno stabilimento industriale per l’attività di stampaggio a caldo del ferro e dell’acciaio, di ridurre “il disturbo” indotto nella proprietà finitima dalle vibrazioni prodotte dalla loro attività di impresa e di produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notificazione dell’ordinanza, una relazione tecnica con annesso cronoprogramma degli interventi da effettuare, da sottoporre all’approvazione dell’ARPA, nel caso in cui il provvedimento nulla dica sul grave pericolo per l’incolumità dei cittadini che sarebbe determinato dalle vibrazioni accertate dall’ARPA, limitandosi invece a richiamare gli esiti dei sopralluoghi effettuati dall’agenzia regionale. Va in proposito rilevato infatti che il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti deve fondarsi sull’esistenza concreta di evitare gravi pericoli incombenti, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 luglio 2009
 
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