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Indici della Rassegna

Titolo
DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 8 luglio 2009 n. 16052; Riferimenti Normativi: - Art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Testo
Il termine di diciotto mesi della durata della sospensione della carica di amministratore prevista dall’art. 59 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in presenza di sentenza non definitiva di condanna per uno dei reati richiamati decorre non già dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna del giudice penale, ma da quella del provvedimento prefettizio che accerti l’esistenza di una tale causa.
Alla stregua del principio nella specie è stata cassata la sentenza della Corte d’Appello secondo cui, invece, la sospensione prevista dalla richiamata norma (art. 59 D.Lgs. 267/2000) per l’ipotesi di condanna non definitiva decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e non già dal provvedimento del Prefetto comunicato al Consiglio Comunale.
Secondo la Cassazione, infatti, una tale interpretazione priva di significato il compito attribuito dalla legge al Prefetto, che è quello di accertare la sussistenza della causa di sospensione e di notificare il relativo provvedimento dell’organo consigliare; in secondo luogo, ove si accogliesse l’interpretazione della Corte d’Appello, le delibere adottate con la partecipazione del consigliere per il quale si è verificata la causa di sospensione con effetto immediato dalla pubblicazione della sentenza dovrebbero considerarsi illegittime.
La diversa interpretazione adottata dalla Corte d’Appello – secondo cui l’intervento del Prefetto e quello del Consiglio Comunale hanno natura meramente dichiarativa o di presa d’atto mentre il momento costitutivo è rappresentato unicamente dalla sentenza di condanna da cui quindi comincerebbe a decorrere il termine di sospensione – priverebbe del resto di ogni significato il comma 4 dello stesso art. 59 il quale prevede la comunicazione della decisione (che la sospensione comporti) al Prefetto il quale, “accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione e deliberato la nomina”.
Non si vede infatti – secondo la sentenza in rassegna – quale finalità dovrebbero soddisfare l’accertamento da parte del Prefetto della causa di sospensione e la successiva comunicazione se la sospensione medesima dovesse intendersi già operata a seguito della sentenza. In tal caso infatti sarebbe sufficiente prevedere la comunicazione da parte della cancelleria direttamente all’organo consigliare.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 15 luglio 2009
 
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