Testo
Il comune di Salerno impugnava gli atti con cui il vicario della struttura per lâemergenza rifiuti in Campania, istituita presso la Presidenza del Consiglio, aveva avviato nei suoi confronti la procedura sostitutiva in danno per la rimozione di rifiuti indifferenziati sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, con imputazione dei costi a far valere sulle risorse dellâamministrazione comunale.
Il Comune eccepiva, tra le altre, che lâobbligo di provvedere alla pulizia del raccordo autostradale Avellino Salerno e delle sue pertinenze spetta ex lege al solo ente proprietario della strada e cioè allâANAS a mente dellâart. 14 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.; la giurisprudenza amministrativa ha infatti sul punto chiarito che il citato art. 14 costituisce una norma speciale rispetto a quella del codice dellâambiente ( D. lgs. 152/2006).
Dai documenti e dalle fotografie allegati alla memoria difensiva del comune ricorrente risultava che era stato riscontrato, dal comando di polizia municipale, lâabbandono di rifiuti (urbani, terziari e qualche pneumatico) sullâasse autostradale Salerno â Avellino di pertinenza dellâANAS di Salerno, in particolare in un tratto compreso nel comune di Salerno. Non era tuttavia stato possibile risalire agli autori degli abbandoni.
In punto di diritto, occorre poi premettere che, a mente dellâart. 14 del d.lgs. n. 285 /1992, "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
La giurisprudenza amministrativa â richiamata anche nel ricorso - ha sempre interpretato, con riferimento alla fattispecie di insistenza dei rifiuti abbandonati sull'area di sedime di una strada, questa norma come speciale rispetto allâart. 198 del d.lgs. 152/2006 che, in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati, sancisce la competenza dei comuni per la raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani. Secondo la giurisprudenza, infatti la pulizia della strada, interferendo direttamente con la stessa funzionalità dell'infrastruttura e con la sicurezza della viabilità , non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene), sul quale gravano speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione, doveri che rivestono carattere di oggettività e prescindono dai profili di dolo o colpa.
Lâart. 14 del codice della strada, dunque, costituisce anche una norma speciale rispetto alla previsione di cui allâart. 192 del d.lgs. n. 152/2006 che, in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, prevede lâobbligo di provvedere all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi non solo in capo agli autori dellâillecito, ma anche, in solido con essi, del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, purché tale violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Come si è visto, invece, lâobbligo di mantenere la pulizia delle strade e di loro pertinenze è imposto al proprietario dal citato art. 14 del codice della strada a prescindere dalla contestazione di un comportamento doloso o colposo.
Eâ illegittimo, pertanto, il provvedimento con cui il vicario della struttura per lâemergenza rifiuti in Campania, istituita presso la Presidenza del Consiglio, ha avviato nei confronti di un Comune la procedura sostitutiva in danno per la rimozione di rifiuti indifferenziati su di raccordo autostradale di proprietà dellâANAS (nella specie si trattava del raccordo Avellino-Salerno), con imputazione dei costi a far valere sulle risorse dellâamministrazione comunale. Infatti l'art. 14 del Codice della strada prevede che solo gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e tale disposizione, per la sua specialità , prevale rispetto alla previsione di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.
L'art. 2, comma 12, del D.L. n. 90/2008 prevede, inoltre, un'attività sostitutiva del commissario nel caso di inerzia da parte dei Comuni (e dunque in relazione all'ambito di competenze definito dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006), tanto è vero che è previsto un diritto di rivalsa sulle risorse dei comuni. Tale norma, però, non può essere applicata nella diversa ipotesi in cui nessuna inerzia possa essere imputata ai Comuni, in quanto l'obbligo di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze grava sull'ente proprietario della strada.