Indici della Rassegna
Titolo
DOVERI DELLA P.A. NELLE CONCESSIONI
DI BENI PUBBLICI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19 giugno 2009 n. 4035;
Riferimenti Normativi:
- Art. 1 della L. n. 241 del 1990;
- Art. 1337 del Codice Civile.
Testo
Lâamministrazione è tenuta a privilegiare lâapplicazione dei principi â di derivazione comunitaria e costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea â di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità .
Tali principi, anche in virtù dellâarticolo 1 della L. n. 241 del 1990, non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento dellâamministrazione, anche quando non è tenuta ad azionare formalmente la procedura dellâevidenza pubblica.
Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabili detti principi anche alle concessioni di beni pubblici, ponendo in rilievo che âla sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale si fornisce unâoccasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazioneâ.
Nel caso di specie lâamministrazione, dopo aver portato avanti le trattative per lâassegnazione della consistenza patrimoniale, ha deciso, a fronte di unâofferta più conveniente, di emanare la concessione a favore dellâimpresa appellante principale, senza darsi carico delle conseguenze che questo avrebbe comportato sulla situazione soggettiva dellâimpresa appellante incidentale e sulla validità del provvedimento concessorio; sicché, viene in rilievo il comportamento dellâamministrazione nella sua duplice veste di contraente e concedente.
La Sezione osserva che lâamministrazione, nella sua veste di contraente, non ha osservato la regola, valevole anche per i soggetti pubblici, di cui allâart. 1337 del c.c. â secondo cui il contraente si deve comportare secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto â laddove ha interrotto la trattativa con lâappellante incidentale senza fornire nessuna giustificazione; sebbene vi sia la prova in atti che questâultima era disposta ad accettare le stesse condizioni dellâappellante principale. Sicché, vi è stata da parte dellâamministrazione la lesione dellâaffidamento che lâimpresa aveva riposto sulla conclusione della negoziazione a suo favore, che poi sarebbe culminato nella stesura del disciplinare integrativo dellâatto di concessione.
Va da sé che lâamministrazione aveva lâobbligo di avviare, a fronte di unâofferta per lei più vantaggiosa, una procedura competitiva, sia pure informale, per lâindividuazione dellâaffidatario acquirente.
Per tutto quanto sopra il Consiglio di Stato rigetta lâappello principale confermando la sentenza di primo grado.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 31 luglio 2009
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