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Indici della Rassegna

Titolo
DOVERI DELLA P.A. NELLE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19 giugno 2009 n. 4035; Riferimenti Normativi: - Art. 1 della L. n. 241 del 1990; - Art. 1337 del Codice Civile.
Testo
L’amministrazione è tenuta a privilegiare l’applicazione dei principi – di derivazione comunitaria e costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea – di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità.
Tali principi, anche in virtù dell’articolo 1 della L. n. 241 del 1990, non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento dell’amministrazione, anche quando non è tenuta ad azionare formalmente la procedura dell’evidenza pubblica.
Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabili detti principi anche alle concessioni di beni pubblici, ponendo in rilievo che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione”.
Nel caso di specie l’amministrazione, dopo aver portato avanti le trattative per l’assegnazione della consistenza patrimoniale, ha deciso, a fronte di un’offerta più conveniente, di emanare la concessione a favore dell’impresa appellante principale, senza darsi carico delle conseguenze che questo avrebbe comportato sulla situazione soggettiva dell’impresa appellante incidentale e sulla validità del provvedimento concessorio; sicché, viene in rilievo il comportamento dell’amministrazione nella sua duplice veste di contraente e concedente.
La Sezione osserva che l’amministrazione, nella sua veste di contraente, non ha osservato la regola, valevole anche per i soggetti pubblici, di cui all’art. 1337 del c.c. – secondo cui il contraente si deve comportare secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto – laddove ha interrotto la trattativa con l’appellante incidentale senza fornire nessuna giustificazione; sebbene vi sia la prova in atti che quest’ultima era disposta ad accettare le stesse condizioni dell’appellante principale. Sicché, vi è stata da parte dell’amministrazione la lesione dell’affidamento che l’impresa aveva riposto sulla conclusione della negoziazione a suo favore, che poi sarebbe culminato nella stesura del disciplinare integrativo dell’atto di concessione.
Va da sé che l’amministrazione aveva l’obbligo di avviare, a fronte di un’offerta per lei più vantaggiosa, una procedura competitiva, sia pure informale, per l’individuazione dell’affidatario acquirente.
Per tutto quanto sopra il Consiglio di Stato rigetta l’appello principale confermando la sentenza di primo grado.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 31 luglio 2009
 
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