Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
RIPARTO GIURISDIZIONE ORDINARIA – AMMINISTRATIVA
Argomento
Giurisdizione
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lombardia, Milano, Sez. III, Sent. 7 luglio 2009 n. 4311 Riferimenti Normativi: - D. Lgs. 165/2001
Testo
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il ricorso proposto da un dipendente pubblico avverso gli atti con cui è stato destinato ad altro incarico.

L’art. 63 comma 1 D. Lgs. 165/2001 devolve al giudice ordinario, quale giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti lavorativi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
La medesima disposizione legislativa afferma come rimangono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle relative a particolari figure di dipendenti pubblici quali ad es. personale delle forze armate.
Ne discende da tale ambito normativo una articolata ripartizione tra giudice amministrativo e quello ordinario ponendo a fondamento di tale discrimine l’incidenza dell’atto amministrativo sulla situazione giuridica del soggetto destinatario del provvedimento.

Qualora si impugni un atto di macro organizzazione il quale incida in modo indiretto sul rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, poiché il provvedimento grava non su un diritto acquisito del lavoratore, ma su una aspettativa futura relativa al miglioramento della posizione lavorativa, la cognizione a conoscere della relativa controversia è in capo al giudice amministrativo.
Nel caso in cui il dipendente sia stato destinato ad altro incarico all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, poiché tale provvedimento va ad incidere direttamente sulla posizione giuridica del dipendente pubblico il quale ne richiede la disapplicazione, competente è il giudice ordinario, nella sua funzione di giudice del lavoro.
Sulla base di tale criterio, il pubblico dipendente impugnerà innanzi al giudice amministrativo gli atti di macro amministrazione con i quali l’Ente locale individua le linee portanti della struttura interna, in tutte le altre ipotesi, trovando applicazione l’art. 63 D. Lgs. 165/2001, rimangono in capo al giudice ordinario le controversie riguardanti il pubblico impiego.
E così la soppressione di un posto di lavoro in pianta organica che rappresenta un atto di macro organizzazione, potrà essere impugnato innanzi al giudice ordinario ad opera del soggetto che ricopriva quel posto, il quale vede sacrificata direttamente la propria posizione giuridica; al contrario, la cognizione sarà del giudice amministrativo qualora l’impugnazione sia fatta valere da un dipendete il quale aspirava ad assumere i compiti della soppressa figura; in tal caso, infatti, l’atto incide in modo indiretto sul rapporto lavorativo, non subendo il lavoratore alcuna lesione diretta dal provvedimento essendo solo titolare di una aspettativa futura.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 31 luglio 2009
 
Valuta questa Pagina
stampa