Indici della Rassegna
Titolo
Impugnazione del verbale di accertamento: ipotesi in cui il sindaco è l'unico legittimo contraddittore
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. I, sent. 24 maggio 2004, n. 9904)
Testo
All'espletamento del servizio di Polizia Stradale sono abilitati, nei limiti di competenza, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale che, in quanto facenti parte dell'organizzazione comunale, dipendono dal Sindaco.
Si premette che, il previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto è meramente facoltativo, potendo, l'interessato, secondo l'interpretazione dell'art. 203 C.d.S. (Corte Cost. sentt. nn. 255 e 311 del 1994 e 437 del 1995 e ordinanza n. 315 del 1995) rivolgersi al giudice mediante l'impugnazione del verbale di accertamento, nelle forme previste dall'art. 22, L. n. 689/1981.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il trasgressore proponga l'opposizione direttamente contro il verbale - anzichè ricorrere al Prefetto ai sensi dell'art. 203. C.d.S. - il solo legittimo contraddittore nel giudizio di opposizione al verbale redatto dalla Polizia Municipale è il Sindaco e non il Prefetto.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 04 giugno 2004
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